Ristrutturazioni e riqualificazione energetica anche nel 2017 al 50%.

0
51

RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONE 2017In finanziaria 2017 (l. 232 2016) prevista la regolamentazione per l’anno 2017 delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e per l’acquisto di mobili collegati a una ristrutturazione. La finanziaria 2017 ha deciso la proroga a tutto il 31 12 2017 delle detrazioni edilizie, ossia quelle che includono le ristrutturazioni edilizie agevolate sempre al 50% delle spese sostenute, gli interventi volti al risparmio energetico «qualificato» degli edifici (installazione di pannelli solari, caldaie, pompe di calore, scaldaacqua, cappotti, coperture e infissi, riqualificazione energetica generale di edifici, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione) che giovano della detrazione pari al 65%, per i quali vi è sempre bisogno della comunicazione ENEA.

Discorso particolare è stato previsto per gli interventi anti-sismici proprio per gli eventi drammatici accaduti nell’anno appena trascorso.

Detrazioni fiscali straordinarie per eventi sismici, commi 2-3 dell’art. 1 l. 232/2016. In particolare:

  • la detrazione fiscale del 50% sulle spese per le misure antisismiche previste a regime dall’articolo 16-bis, comma 1, lett. i) del Testo Unico sui Redditi – TUIR, le cui procedure avranno inizio dal primo gennaio 2017, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale o attività produttive;
  • che aumenta al  70% se si otterrà una riduzione del rischio sismico che permetta il passaggio dell’immobile ad una classe di rischio sismico inferiore a quello esistente;
  • elevata al  75% delle spese sostenute per la ristrutturazione, se oltre alla riduzione della classe di rischio dell’immobile,  queste sono realizzate su parti condominiali (comma 1-quinquies);
  • elevata all’80% se si riducono due classi di rischio;
  • elevato all’85% se, oltre alla doppia riduzione della classe di rischio dell’immobile ristrutturato, gli interventi sono realizzati su edifici condominiali.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui