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Ristrutturazione debiti di imprese e consumatori

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Ristrutturazione debiti possibile anche per famiglie e soggetti non fallibili con procedura simile al concordato fallimentare.

Il Decreto Legge n. 212/2011 in vigore dal 23-12-2011 (pubb. in GU n. 297 il 22-12-2011) ha disposto una serie di norme volte a rimediare “alla crisi finanziaria da sovra-indebitamento”  di famiglie ed  imprese tramite nuove norme per la ristrutturazione debiti.

Il soggetto sovra-indebitato potrà concludere accordi con i propri creditori, mediante una speciale procedura prevista dal decreto suddetto al fine di rielaborare piani di rientro.

Definizione: Si definisce “situazione di sovra-indebitamento” il cronico disallineamento tra gli impegni finanziari assunti ed il patrimonio liquidabile con l’incapacità di poter onorare regolarmente alle proprie obbligazioni.

Requisiti di ammissibilità: La ristrutturazione debiti dovrà essere proposta ai creditori, con un accordo che prevede la predisposizione di un piano che assicuri il pagamento INTEGRALE dei creditori estranei all’ accordo.

La proposta sarà ammissibile solo se il debitore:

  • non è soggetto fallibile o assoggettabile alle normali procedure concorsuali;
  • non ha utilizzato già analogo strumento di composizione della crisi da sovra-indebitamento.

Contenuto dell’accordo. L’accordo di ristrutturazione debiti dovrà contenere i termini per  la  ristrutturazione dei debiti ed il pagamento dei creditori mediante qualsiasi forma. Indicare le limitazioni del debitore all’accesso al credito al consumo, all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico e l’impossibilità di sottoscrivere qualsiasi strumento di credito.

Deposito. La proposta di accordo della nuova procedura per la ristrutturazione debiti di famiglie e soggetti non fallibili va depositata presso il Tribunale nella cui circoscrizione è residente o ha la sede il debitore. Unitamente al deposito della proposta va allegato:

  • un  elenco di tutti i creditori, con le somme ad ognuno spettanti;
  • i beni di proprietà del debitore e gli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni;
  • le dichiarazioni dei redditi del triennio precedente;
  • l’attestazione di fattibilità del piano;
  • l’elenco delle spese occorrenti al debitori per il sostentamento della propria famiglia.
  • le scritture contabili degli ultimi 3 anni, nelle ipotesi di svolgimento di attività di impresa o lavoro autonomo.

Il procedimento di ristrutturazione debiti. Se la proposta contiene i requisiti richiesti dal tribunale, la composizione della crisi debitoria troverà fissazione di idonea udienza da parte del giudice, con comunicazione ai creditori della data in cui essa sarà tenuta. Nell’udienza così fissata, il giudice dovrà disporre che i creditori nei 90 giorni successivi, non potranno, individualmente, attivare o proseguire procedure esecutive, sequestri conservativi o altro sui beni del debitore.

Raggiungimento dell’accordo. I creditori nel m momento in cui invieranno il proprio accoglimento della proposta essa sarà omologata. Occorreranno tanti creditori che costituiscano almeno il 70% di essi nel caso il debitore imprenditore o il 50% nel caso di debitore privato consumatore.

L’accordo sarà revocato di diritto se entro 90 giorni il debitore non chiude integralmente i propri debiti erariali, previdenziali ed assistenziali.

Omologazione dell’accordo. Quando viene raggiunto l’accordo, l’organo di composizione della crisi, invia ai creditori una relazione sui consensi ricevuti in rapporto al raggiungimento delle percentuali di accettazioni richieste.

Nei successivi 10 giorni i creditori potranno sollevare obiezioni all’accordo raggiunto di ristrutturazione del debito. In ogni caso dopo la verifica del raggiungimento dell’accordo, il giudice ne dispone l’omologazione e  la pubblicità legale.

Esecuzione dell’accordo. Il Giudice nominerà successivamente un liquidatore che disporrà – in via esclusiva – dei beni del debitore e degli importi incassati al fine di soddisfazione dei creditori.

L’organismo di composizione della crisi sistema ogni eventuale difficoltà che potesse insorgere nell’eseguire l’accordo di ristrutturazione debiti e vigila sul suo adempimento, con comunicazioni ai creditori di eventuali irregolarità.

Impugnazione e risoluzione dell’accordo. L’accordo di ristrutturazione debiti potrà essere annullato dal Tribunale su istanza di uno o più creditori quando il debitore non assolve alle obbligazioni da esso derivanti.

Organismi per la ristrutturazione debiti e composizione della crisi possono essere:

  • Gli Enti Pubblici con l’iscrizione in apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia
  • Gli organi di mediazione civile  presso le CCIAA;
  • gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti  e dei notai.

Le funzioni dell’organismo di composizione della crisi potranno essere svolte anche da un professionista.

D.L. 22/12/2011  212, G.U. 22/12/2011 n. 297.

Fonte: Ipsoa.

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