Risparmi ed auto aziendali soggetti a redditometro

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La Circolare n. 1/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate (riepilogativa delle risposte date a Telefisco) ha chiarito che il risparmio realizzato nell’anno d’imposta, non utilizzato
nè per investimenti nè per consumi, rientra tra i redditi accertabili da
redditometro. 
Per quanto riguarda le auto aziendali – o altri beni ad uso promiscuo – intestati alla propria impresa o attività professionale, l’Agenzia ha precisato che detti beni sono rilevanti per la parte non fiscalmente deducibile, in quanto il redditometro controlla le spese sostenute per la famiglia e quindi personali.
Facciamo un esempio:
deluxeblog.it

Se acquistiamo un’autovettura che costa 30.000 euro e la intestiamo al nostro studio professionale – visto che la quota fiscalmente deducibile è massimo di euro 9.038,00 –  per la differenza di euro 20.962,00 euro rientrerà tra le spese cumulabili nel controllo del proprio redditometro personale.

Inoltre l’Agenzia ha ribadito che il nuovo redditometro sarà applicabile esclusivamente agli accertamenti relativi all’anno 2009 e seguenti.

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