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Riscossione: Dichiarazione falsa per sospensione ruoli. Codice tributo sanzione penale.

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#pinomerola

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72/E  ha istituito il codice tributo per il pagamento della sanzione dovuta a seguito di dichiarazione fraudolenta al concessionario per sospensione della riscossione.

Istituito il codice tributo per il versamento – tramite il modello F24 accise –  delle somme dovute a titolo di sanzione da parte dei debitori che hanno presentato falsa dichiarazione e documenti falsi al fine di sospensione dei ruoli instradati alla riscossione coattiva, indicati dallo stesso contribuente e a lui intestati.

La sanzione va versata con il modello F24 Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione con il codice tributo «5347».

La misura della sanzione, che in effetti è una multa, in quanto trattasi di violazione rilevante penalmente, va dal 100% al 200% del debito tributario, con un minimo di 258 euro.

E’ il caso di chi ricevendo l’iscrizione a ruolo con cartella esattoriale emessa da equitalia, presenta una documentazione falsa che attesta la non debenza dell’importo iscritto a ruolo a suo carico, chiedendone quindi la sospensione della riscossione.

La sanzione o multa dovrà essere pagata con il codice tributo suddetto, in base a quanto comunicato dal concessionario o dall’ente impositore. Ferma restando la segnalazione di REATO al tribunale che avrà percorso separato a carico del dichiarante.

Il reato penale ovviamente sarà stabilito dal Tribunale.

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