Risarcimento inflitto agli amministratori delle municipalizzate fallite.

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Le società municipalizzate o misto pubblico-private, costituite in regime di diritto privato, potranno essere – conseguentemente – dichiarate fallite.

Lo consente il rapporto privatistico a cui sono soggette  e gli amministratori, considerati funzionari pubblici potranno essere condannati dalla Corte dei Conti al risarcimento del danno subito dall’Erario.

La Corte di Cassazione con alcune sentenze depositate alcune settimane fa, a giorni depositerà un’altra ordinanza, che confermerà (molto probabilmente) l’assoggettamento al diritto privato delle società pubbliche o “municipalizzate” al pari delle società di capitali, e per tale motivo soggette alla procedura di fallimento.

E’ di poche settimane fa il deposito della sentenza n. 22209/2013 a cui seguirà tra alcuni giorni la pubblicazione di un’altra pronuncia sempre della Cassazione a sezione unite, con la quale sarà statuito che “la scelta del legislatore di permettere agli enti pubblici di partecipare in società di capitali (in regime privatistico) per perseguire l’interesse pubblico”  assume la conseguenza che tali società siano soggette al fallimento ugualmente alle altre società a responsabilità limitata.

In merito alla responsabilità degli amministratori delle municipalizzate, le Sezioni unite della Cassazione stanno per depositare una sentenza molto importante che dovrebbe equiparare gli amministratori delle municipalizzate fallite ai pubblici funzionari con l’evidente giudizio davanti alla Corte dei Conti che comminerà agli stessi l’obbligo al risarcimento del danno erariale.

fonte il sole 24 ore – sez. norme e tributi del 17-11-13.

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