Il risarcimento danni contro Equitalia deve essere richiesto al giudice ordinario. Cass. Civile SS.UU sentenza n.14506 del 10-06-2013

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Secondo la  Cassazione (Civile, SS.UU sentenza n. 14506 del 10-06-2013) il ricorso del contribuente contro Equitalia – per risarcimento danni derivanti dall’illegittima iscrizione ipotecaria da parte di equitalia deve essere proposto al Giudice Ordinario.

I giudici della Cassazione hanno escluso la competenza alla giurisdizione tributaria.

E riferendosi anche alla precedente pronuncia, Cass. civ. SS.UU, sentenza 15.05.2007 n° 11082, hanno dichiarato, che ai  fini dell’individuazione del “Giudice dotato di potestas decidendi”, 

«Qualora la domanda di risarcimento danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario (come il risarcimento danni), è devoluta alla cognizione dell’autorità del giudice ordinario, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie; infatti, anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria “del neminem laedere”, per cui è consentito al giudice ordinario – al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato – accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo”.

Estratto della precedente pronuncia Cass. civ. SS.UU, sentenza 15.05.2007 n° 11082:

(“in materia di imposte e tasse, la giurisdizione attribuita alle commissioni tributarie è esclusiva e generale, ossia non circoscritta ad alcuni aspetti soltanto, ma estesa ad ogni questione, sia essa relativa all’an o al quantum del tributo. Tale giurisdizione, pertanto, è totalmente indifferente al contenuto della domanda e si arresta unicamente di fronte agli “atti della esecuzione forzata tributaria”, fra i quali, tuttavia, non rientrano le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le mere intimazioni di pagamento).

Con la sentenza la Cassazione ha evidenziato come le commissioni tributarie siano deputate a stabilire il quantum e l’an del tributo: la competenza loro attribuita è esclusiva e generale, ed estesa ad ogni questione. Competenza che si arresta in materia di risarcimento danni per recupero forzato del tributo, negli “atti della esecuzione forzata tributaria” come quelli esperiti dal Concessionario della Riscossione Equitalia.

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