Succede spesso nella pratica processuale che le parti, attore e convenuto, decidano di estinguere il processo, con una transazione stragiudiziale redatta dai rispettivi legali. Se tale accordo prevede anche la corresponsione di denaro o altri beni quale risarcimento danni ad uno dei contendenti, bisogna verificare se tale indennità sia fiscalmente imponibile e quindi da dichiarare come reddito oppure sia esente da tale obbligo.
L’indennità di risarcimento, ai sensi dell’art. 6 c.2 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui redditi ( dpr 917/78) è soggetta a tassazione quando riconducibile a sostituzione del mancato reddito del percipiente.
E’ il caso, ad esempio, della transazione stragiudiziale dei processi a carico del datore di lavoro esperiti dai dipendenti. Questi ultimi dovranno denunciare le somme ricevute a seguito della transazione come un vero e proprio reddito, vista la qualità sostitutiva dello stesso reddito che la somma ricevuta a titolo di risarcimento assume.
Quando il risarcimento invece riguarda il reintegro del patrimonio leso, la somma ricevuta dal percipiente non è fiscalmente imponibile, in quanto non sostitutiva di mancato frutto reddituale.
Il principio generale a cui ci si può riferire, è costituito dalla verifica della natura del risarcimento:
1) Il risarcimento ricevuto – a seguito della transazione – è imponibile quando riguarda un lucro cessante, presente e futuro, che attiene alla sua natura reddituale in capo al percipiente.
2) Non è invece imponibile quando l’indennità di risarcimento riguarda reintegrazioni del patrimonio del percipiente leso dall’altra parte (come il danno emergente patrimoniale).
In linea generale, quindi, non è mai considerato reddito da assoggettare a tassazione il risarcimento del danno emergente, mentre è fiscalmente imponibile il risarcimento del lucro cessante.
Chiaramente la natura reddituale dell’indennità di risarcimento ricevuta deve trovare collocazione in una delle forme di reddito soggette ad imposta, previste dalla legge, in quanto a queste sostitutive.
Diversamente pur avendone valutato la valenza reddituale, allo stesso modo il risarcimento ricevuto a seguito di transazione stra-giudiziale non è fiscalmente imponibile.
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