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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 54/2011 del 9/05/11 chiarisce qual’è il patrimonio netto da prendere a riferimento nel caso di fusione di due società per la riportabilità delle perdite fiscali.L’art. 172 co. 7 del TUIR disciplina il metodo per limitare il riporto delle perdite fiscali da parte dei soggetti fusi, al fine di contrastare fenomeni di elusione connessi alla compensazione trasversale di perdite fiscali di società prive di capacità produttiva.
Tale disposizione, prevede tre limitazioni al riporto delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione, comprese quelle della società incorporante:
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verifica della vitalità della società contenente la perdita;
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verifica relativa all’ammontare del patrimonio netto contabile di ogni società partecipante alla fusione;
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verifica dell’esistenza di svalutazioni delle partecipazioni che abbiano un effetto fiscale.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione in commento si è soffermata sull’analisi e chiarimento del secondo aspetto da verificare, ossia quello del patrimonio netto contabile di ciascuna società in fusione:
Dopo la verifica del test di “vitalità” (che concerne l’analisi dei ricavi e dei costi del personale, della società partecipante) la possibilità di riporto di perdite fiscali in capo alla nuova società -scaturente dalla fusione- è limitata alla consistenza del patrimonio netto della prima, calcolato senza versamenti o conferimenti effettuati dai soci negli ultimi 24 mesi.
La base per la verifica è l’ultimo bilancio presentato o se più recente la situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c..
E’ importante e rafforzativo, dice l’Agenzia delle Entrate, prendere quale metro di calcolo il patrimonio netto, quale indice di redditività teorico-prospettico della società in perdita, che sia verificato alla data più prossima al momento giuridico di validità della fusione.
Nel caso esaminato l’Agenzia chiarisce che per una fusione che abbia effetti fiscali e contabili al 1-01-2010, occorrerà verificare il patrimonio netto a quella data se si vuole riportare perdite fiscali della società fusa al 31-12-2009.
Il quantum di perdita fiscale riportabile non può eccedere il patrimonio netto riscontrato alla data dalla quale scaturisce la perdita medesima.
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