Rinuncia dei crediti finanziamenti effettuati dai soci aspetti fiscali
Non è rara la necessità di rinunciare al finanziamento da parte di un socio, effettuato in anni precedenti , per aumentare il patrimonio netto o coprire perdite.
Tale rinuncia al finanziamento determina per la società una sopravvenienza attiva non imponibile e, in capo al socio, l’incremento del costo fiscalmente riconosciuto della quota di partecipazione.
Nel 2015, è stata emanato l’art. 13, comma 1, lett. a), b) ed e), D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. “Decreto Internazionalizzazione”), che ha apportato limitazioni:
- all’irrilevanza fiscale della sopravvenienza;
- all’incremento del costo fiscale della partecipazione.
- Trattamento fiscale della rinuncia da parte dei soci ai finanziamenti verso la società
Era l’art. 88 c. 4 del TUIR che prevedeva l’irrilevanza fiscale della sopravvenienza attiva conseguita dalla società in forza della rinuncia al credito del socio e l’apporto a patrimonio.
Con la legge suddetta del 2015, ora non costituisce imponibile la sopravvenienza relativa alla rinuncia ai versamenti in denaro dei soci a fondo perduto o in conto capitali.
Il nuovo regime considera fiscalmente come “apporto” esclusivamente la parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito.
Di conseguenza l’eccedenza, invece, costituisce una sopravvenienza imponibile fiscale, con la conseguenza occorre una variazione in aumento in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.
IL SOCIO DOVRA’ RILASCIARE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di atto notorio con la quale comunica il costo fiscale del credito. In mancanza DI TALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, il costo fiscale RICONOSCIUTO SI PRESUME PARI A ZERO E QUINDI L’INTERO CREDITO RINUNCIATO SARA’ TASSABILE.
Conversione del credito in partecipazione. Ciò anche nell’ipotesi di conversione del credito vantato dal socio in partecipazione. In tal caso il valore fiscale è assunto per un importo pari al valore fiscale del credito in sede di conversione, al netto delle perdite su crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione.