Rimborso d’imposta a società di persone o di capitali estinte. Risol. 77 del 27 luglio 2011.

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Con Risoluzione numero 77 del 27 Luglio 2011 l’A.D.E. ha precisato e chiarito la procedura da seguire per l’erogazione dei rimborsi cui hanno diritto quelle società cancellate dal Registro Imprese.

L’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato – aderendo all’orientamento giurisprudenziale che ritiene estinta una società nel momento in cui viene cancellata dal Registro Imprese, sebbene vi siano ancora rapporti giuridici ed elementi dell’attivo non ricompresi nel bilancio di liquidazione – che questi ultimi debbano essere ripartiti tra gli ex soci costituendo in diritto, tra loro, un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell’articolo 1100 del Codice Civile.

Nel tema specifico che riguarda l’esecuzione di rimborsi d’imposta a favore di società già estinte e cancellate dal R.I., e dopo la riforma societaria in ossequio al D.Lgs.to 6/2003, viene a mancare un soggetto rappresentante e legittimato a ricevere il rimborso dovuto alla società estinta.

In tal caso l’Agenzia ritiene che il diritto al rimborso può essere riconosciuto direttamente a ciascun socio, in proporzione alle quote possedute presso la società estinta.

In tal caso ogni socio può chiedere direttamente la sua parte di rimborso o delegare altri soci o terzi per il ricevimento dello stesso.

Gli ex-soci titolari del diritto al rimborso potrebbero delegare, nel caso più semplice l’ex liquidatore della società estinta.

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