Rimborso dei contributi malattia ai datori di lavoro che hanno anticipato ai propri lavoratori l’ INDENNITA’ MALATTIA, per conto dell’INPS, nel periodo ante 1° MAGGIO 2011.
L’INPS con il messaggio n.17197 del 25-10-2013 ha fornito chiarimenti in merito al rimborso dei contributi malattia da erogare ai datori lavoro per gli emolumenti a titolo di indennità di malattia erogati ai propri dipendenti e versati precedentemente al 1° maggio 2011, per conto dell’INPS.
I datori di lavoro dovranno produrre domanda telematica all’ INPS, DI RIMBORSO DEI CONTRIBUTI MALATTIA allegando:
- il contratto di lavoro VIGENTE che prevedeva la corresponsione ai dipendenti dell’indennità di malattia per conto dell’INPS.
- l’analitico delle erogazioni corrisposte mensilmente ai lavoratori a titolo di CONTRIBUTI MALATTIA con indicazione del periodo cui si riferiscono.
Domanda e allegati dovranno essere inviati attraverso il cassetto previdenziale dal portale dell’INPS, utilizzando l’apposita sezione «Rimborsi/compensazioni».
Non ha diritto al rimborso dei contributi malattia il datore di lavoro, che prima dell’entrata in vigore dell’art. 20, comma 1, del DL n. 112/2008, sia stato condannato in relazione ai suddetti versamenti di contribuzione malattia con sentenza passata in giudicato.
Il rimborso dei contributi malattia sono dovuti entro il termine decennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2946 del Codice Civile.