CONTABILITÀ e VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO.
CRITERI di VALUTAZIONE
In prossimità della chiusura dei bilanci dell’anno 2013, ripercorriamo sinteticamente le norme che ineriscono alla valutazione e iscrizione in bilancio delle rimanenze di magazzino soggette a tassazione, per pareggio dei costi di acquisizione e invenduti.
Le disposizioni in essere, in riferimento alle rimanenze di magazzino, obbligano esclusivamente alla loro iscrizione in bilancio:
- per un valore non inferiore a quello determinato dall’applicazione delle norme che assoggettano a tassazione una maggiore valutazione delle rimanenze medesime.
- per un valore minore del costo storico; nel qual caso occorre effettuare una ripresa a tassazione della differenza rispetto al costo storico.
Esempio di maggiore valutazione:
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Valore a costo storico = 100.000 euro |
Maggiore valutazione = 120.000 euro |
Iscrizione in bilancio e in dichiarazione pari a 120.000 euro, importo che sarà soggetto per intero a tassazione. |
Esempio minore valutazione: |
Valore a costo storico = 100.000 euro |
Minore valutazione = 90.000 euro |
Iscrizione in bilancio pari a 90.000 euro, con obbligo di ripresa a tassazione in dichiarazione fiscale della minor valutazione pari a 10.000 euro. |
Tale disposizione non rileva per le rimanenze di immobili, autoveicoli ed in genere per tutti i beni di notevole valore che sono da imputare in bilancio secondo il costo specifico.
Per tali beni una maggiore valutazione non sarà da assoggettare a tassazione.
1. CATEGORIE OMOGENEE.
Per le merci di categoria omogenea diverse da immobili, autoveicoli e impianti, ecc… vale il criterio LIFO, Last In First out (Ultimo ad entrare e primo ad uscire) tramite il costo medio ponderato per categorie omogenee, come detto con criterio LIFO a tranche annuali.
1.1 INCREMENTI DI RIMANENZE.
Le rimanenze di merci acquistate in anni precedenti sono valutate allo stesso importo già determinato per gli stessi periodi d’imposta. Invece le merci acquistate nell’anno d’imposta e residuate in magazzino sono valutate al costo medio ponderato.
1.2 RIDUZIONE DI RIMANENZE.
In caso di riduzione delle merci di magazzino si considerano vendute le rimanenze finali acquistate per ultime (LIFO).
2. RIMANENZE VALUTATE A COSTI SPECIFICI.
Prevista la valutazione al costo specifico per quei beni di valore unitario rilevante, quando non è possibile la determinazione del valore complessivo per categorie omogenee come ad esempio già detto degli immobili costruiti in economia e simili.
3. SVALUTAZIONE AL VALORE NORMALE.
Ai sensi dell’art. 9 del DPR 917/86 quando il valore unitario medio dei beni di una categoria omogenea valutato al costo storico è superiore al valore medio normale calcolato per l’ultimo mese del periodo d’imposta, il minimo valore dichiarabile sarà uguale al valore normale unitario per l’intera quantità in rimanenza, non considerando l’esercizio in cui le merci sono state acquistate.
Il valore normale è uguale al prezzo medio praticato, mentre i servizi simili di libera concorrenza nel tempo e nel luogo in cui i servizi sono stati acquisiti o prestati oppure nel tempo e nel luogo più prossimi in mancanza di dati precisi.
Per la determinazione del valore normale (quando possibile) occorre fare riferimento alle tariffe o ai listini dell’impresa che ha fornito i beni o i servizi. In mancanza ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali d’uso.
La valutazione al valore normale resta efficace anche per gli esercizi successivi salvo che nel bilancio non venga ripristinato un valore superiore.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 78/E/2013 ha chiarito che la svalutazione delle rimanenze di immobili, grandi impianti, e simili, effettuata sulla base del loro valore normale nell’ ultimo mese dell’anno di riferimento, non avrà rilevanza fiscale.
Le imprese edili che valutano i propri immobili, per obblighi civilistici, per importi inferiore ai costi al fine di considerare l’eventuale minore valore di mercato, dovranno recuperare a tassazione la differenza. Questo fino alla data di cessione notarile, che potrà determinare una perdita sulla singola operazione.
CATEGORIE OMOGENEE
La valutazione delle rimanenze di magazzino deve essere effettuato per raggruppamento dei beni di categorie omogenea «sia per natura che per valore». È consentita la valutazione per singolo articolo, quando l’impresa abbia il sistema per determinarne con certezza il singolo valore.
La valutazione per categorie omogenne deve essere effettuata per beni dello stesso genere anche se di diverso tipo, ma con ugulae uguale valore unitario.