Rimanenze alte? Riduzione secondo legge. Rischi e consigli.

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La cessione e/o la distruzione di rimanenze di merci “invendibili” è una operazione da  effettuare “annualmente” al fine di avere “un magazzino reale” pari al “magazzino contabile teorico”. Vedremo come procedere per la riduzione secondo legge di rimanenze alte, dovute alla mancata documentazione delle dismissioni fisiologiche.  

Una verifica fiscale può arrivare in qualsiasi momento, e gli accertatori che facendo l’inventario, determinano un valore delle rimanenze, minore di quello contabile, sanzioneranno l’impresa per evasione fiscale pari alla differenza.  (In parole spicciole, l’impresa sarà accertata per “evasione fiscale” senza nessuna possibilità di difesa).

1. DETERMINAZIONE CONTABILE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO.

Se ad esempio al 31.12.2012 le rimanenze contabili di magazzino sono state valutate e dichiarate in euro 100.000, e le merci acquistate durante l’anno 2013 sono costate euro 50.000, a fronte di vendite dichiarate – per lo stesso periodo – per euro 70.000, considerando il ricarico medio del settore di appartenenza pari ad esempio al 50%, per essere in regola con il fisco, si devono avere, all’atto di una verifica in azienda,  rimanenze di magazzino per  il seguente valore:

Rimanenze iniziali all’1-1-2013 = euro 100.000  + acquisti effettuati nel 2013 pari a euro 50.000 ─ costo del venduto (70.000 /150%) = 103.333 circa (valore calcolato del magazzino).

Quando, in seguito ad una “verifica fiscale” l’inventario redatto dai militari o dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, somma invece a un valore ad esempio di euro 80.000, ciò significa  che – più o meno – sono state cedute “a nero”  merci senza documento fiscale (fattura o scontrino) per euro 23.333.

Se per questo si è colpevoli di evasione fiscale è giusto pagare, ma potrebbe anche non essere così.

Ciò accade quando l’impresa ha “ceduto merci gratuitamente o ha distrutto o perso beni per eventi fortuiti” commettendo l’imperdonabile leggerezza di non avere “documentato” l’operazione.

2. PRESUNZIONE DI CESSIONE. 

L’articolo 1 del DPR n° 441/97 dispone che “Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, compreso sedi secondarie, filiali, dipendenze e succursali, negozi, stabilimenti, deposito e cassoni dei mezzi di trasporto in disponibilità dell’impresa”.

Nel prossimo articolo vedremo le procedure per estromettere dall’attività merci invendibili.

 

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