Previdenza Pubblica: in attesa i Decreti attuativi che consentiranno l’entrata a pieno regime della tanto attesa e discussa APE sociale o volontaria e su altri strumenti di flessibilità quali la Quota 41 per i lavoratori precoci e la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).
APE E rendita integrativa
Come promesso dal Ministro del Lavoro Poletti, a breve saranno pubblicati i Decreti attuativi che introdurranno l’anticipo pensionistico il primo maggio 2017 previsto dal dettato contenuto nella legge di bilancio. “Bisogna sbrigarsi per far partire l’Ape sociale dal primo maggio e, perciò, occorre superare i ritardi sui decreti attuativi”, ha affermato il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo. “Nei prossimi giorni il Governo dovrà emanare i decreti attuativi che consentiranno, con decorrenza 1 maggio, il pensionamento anticipato con 41 anni di contributi o 63 anni di età (e 36 di contributi) per i lavoratori che svolgono attività particolarmente gravose (la legge di bilancio identifica 11 tipologie di attività)”, ha annunciato e fatto notare il deputato del Pd, Patrizia Maestri.
Per quanto concerne la Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), il testo normativo di riferimento e fonte legislativa aggiornata è la nuova circolare Covip, pubblicata in data 22 marzo 2017 n. 1174. Alternativa al prestito pensionistico utile per fruire di un anticipo previdenziale della durata massima di 3 anni e 7 mesi, il lavoratore per poter fruire della Rendita integrativa deve aver maturato i requisiti necessari per ottenere l’APE ed aver cessato il contratto di lavoro subordinato. Come sancito dalla stessa Circolare “La finalità perseguita è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, un sostegno finanziario agli iscritti, del settore privato o pubblico, che sono vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti per ottenere l’APE (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica), disciplinata dall’art. 1, commi da 166 a 178, della stessa Legge”.
La “rendita integrativa temporanea anticipata” è uno strumento innovativo, che va ad aggiungersi alle prestazioni pensionistiche già erogabili ai sensi del Decreto legislativo 252/2005 e, spetta allo stesso soggetto interessato dover valutare la convenienza dell’ operazione. In pratica il lavoratore deve valutare quanta parte impegnare e vincolare del montante (capitale finanziario + interessi) accumulato a titolo di “rendita integrativa temporanea anticipata”. Ovvio, che la valutazione e la convenienza ha per oggetto il rapporto tra benefici e costi sostenuti dallo stesso.