Sembra arrivata al dunque la Riforma del Lavoro.
In riferimento ai licenziamenti, il Governo ha reso noto che tutte le modifiche previste saranno poste in essere e la fase di “trattativa” può dirsi ormai chiusa, anche se la CGIL non è d’accordo.
In riferimento ai licenziamenti, il Governo ha reso noto che tutte le modifiche previste saranno poste in essere e la fase di “trattativa” può dirsi ormai chiusa, anche se la CGIL non è d’accordo.
Molto probabilmente quindi, le modifiche qui illustrate in tema di licenziamenti saranno definitive.
Ci soffermeremo sulla riforma dei licenziamenti individuali che prevede tre tipologie di licenziamento:
1) Licenziamento discriminatorio.
Quando il lavoratore viene licenziato per motivi politici, razziali o religiosi il licenziamento è sempre nullo e vi è il REINTEGRO.
Questo per tutti i lavoratori e per tutte le aziende con meno o più di 15 dipendenti.
Questo per tutti i lavoratori e per tutte le aziende con meno o più di 15 dipendenti.
2) Licenziamento disciplinare.
Il licenziamento senza giustificato motivo o senza giusta causa addebitato soggettivamente al lavoratore è riportati alla decisione del Giudice che potrà stabilire:
- se il dipendnete dovrà essere reintegrato nel posto di lavoro oltre ad essere indennizzato con 12 mensilità:
- oppure essere solo indennizzato (senza reintegro) con 15 o 27 mensilità, stabilite anche in base all’anzianità aziendale del lavoratore.
3) Licenziamento per motivi economici.
In questo caso il licenziamento deriva da motivazioni inerenti all’attività svolta dall’azienda, l’organizzazione interna ed esterna, il fatturato, il calo delle vendite ecc… ed in generale l’andamento economico negativo.
Quando mancano delle ragioni oggettive e probanti che possano dimostrare la reale difficoltà dell’azienda a poter tenere in forza il lavoratore, il giudice dichiarerà illegittimo il licenziamento, disponendo l’indennizzo per un ammontare che va da 15 a 27 mensilità.
Quando mancano delle ragioni oggettive e probanti che possano dimostrare la reale difficoltà dell’azienda a poter tenere in forza il lavoratore, il giudice dichiarerà illegittimo il licenziamento, disponendo l’indennizzo per un ammontare che va da 15 a 27 mensilità.
L’indennizzo sarà modulato dal Giudice (nella determinazione della singola mensilità) che potrà stabilire le somme da risarcire in base alle dimensioni aziendali ed alla anzianità lavorativa del dipendente. Con questa tipologia di licenziamento non è previsto “il reintegro”.
Riteniamo che i dipendenti seri ed onesti non abbiano nulla da temere da queste modifiche, anzi probabilmente ne trarrano beneficio anche economico.
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