Pagamento F24 cartaceo: questa è semplificazione.

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Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i pagamenti di tasse e contributi tramite il modello F24 con spedizione telematica e non cartaceo in Banca o Posta. Operazione quasi sempre delegata ai consulenti. Se lo scopo di ogni Paese è la semplificazione fiscale non sarebbe meglio “ritornare al passato” e consegnare nelle mani del cliente il modello F24 cartaceo per poterlo pagare dove vuole e quando vuole?

In particolare il comma 49 art. 37 del decreto legge n. 223/06 convertito nella Legge 4-8-2006 n. 248 ha previsto l’obbligo del pagamento tramite procedure telematiche dei modelli F24 da parte di tutti i soggetti titolari di partita IVA.

Nella norma non è prevista sanzione per chi continua invece a pagare allo sportello.

Onestamente da 6 anni, ossia da quando è entrato in vigore l’obbligo, non ho mai visto ricevere da alcun cliente la sanzione per aver pagato in Banca. Non credo neanche che possa mai succedere… sarebbe incostituzionale.

Tutti i consulenti sanno quanto lavoro (non retribuito) si deve sprecare per spedire un solo modello F24 e dimostrarne il pagamento, per cui sarebbe stato meno gravoso (molto), stampare il modello f24 cartaceo e consegnarlo al cliente per pagarlo in Banca o in Posta o non pagarlo!

Ma veniamo alle norme in essere, che obbligano le imprese e professionisti a pagare i modelli F24 solo attraverso la procedura telematica; non conoscendo, a dire il vero quale ne sia il motivo principale.

Mi preme dire però, visto che si è obbligati a fare in tal modo, che almeno l’attestazione telematica di pagamento con addebito potrebbe riportare i codici tributo relativi all’F24 spedito e di cui si attesta il pagamento.

Attualmente:

  1. Bisogna compilare il modello F24 con il software di contabilità;
  2. Stampare il modello F24 da cui si evince cosa si sta pagando con i codici tributo in esso indicati;
  3. Generare il file telematico con il tracciato previsto dall’Agenzia delle Entrate;
  4. Aprire la procedura Entratel e controllare che il file generato risponda ai tracciati record previsti attraverso il modulo di controllo che si è scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate;
  5. Se il controllo ha dato esito positivo, sempre tramite la procedura Entratel autenticare il file con la propria password crittografata;
  6. Infine spedire il file (.ccf) creato, attraverso il sito Entratel (che è tutt’altra cosa dalla procedura Entratel) con la funzioni spedisci file.
  7. Fatto questo controllare con la funzione ricevute (indicando le date di range) che il file sia in cottura;
  8. Dopo alcuni  giorni (il tempo di addebitare l’importo sul conto corrente del cliente) ritirare l’attestazione di avvenuto pagamento tramite sempre la funzione ricevute del sito entratel (ovviamente bisogna ricordarsi il nome del file dell’F24 che si intendeva addebitare).
  9. Se la casellina del file inviato è gialla e nel frattempo ha assunto anche un nome diverso per una parte, cliccare su questa e scaricare il file sul proprio computer.
  10. Se ci va bene e ci ricordiamo dove abbiamo salvato il file, aprire la procedura ENTRATEL (prima era il sito) e attraverso la funzione APRI, scegliere il file salvato in precedenza, inserire di nuovo le chiavi crittografate, e infine si potrà stampare l’attestazione che prova
  11. l’avvenuto addebito dell’importo XXX o a zero per compensazione e allegarlo scrupolosamente al modello stampato una quindicina di giorni prima.

Per evitare tutta questa seconda parte è molto più comodo avere l’autorizzazione alla consultazione del cassetto fiscale e stampare dall’anagrafe tributaria il vero modello F24 che attesta sia l’avvenuto pagamento e COSA SI E’ PAGATO.

Può capitare che per lo stesso cliente, avendo spedito più modelli F24, con la procedura normale  la ricevuta venga allegata ad un F24 diverso.

Nel frattempo per un solo pagamento abbiamo accumulato un fascicolo abbastanza corposo, giusto per la semplificazione.

Allora visto che non esiste un motivo preciso per cui i consulenti e i clienti debbano pagare tramite la procedura suddetta, in quanto anche in banca, l’invio è telematico, (ma è il loro mestiere) cosa cambia se il cliente si reca in banca o lo fa addebitare sul proprio conto ?

Quante telefonate, quante violazioni della privacy dobbiamo perpetrare, quanto lavoro per una norma inutile anzi dannosa.

Consegnare al cliente (il vero  obbligato al pagamento del modello F24) rispetta lo Statuto del Contribuente, non è detto che voglia far sapere se ha i soldi per pagare al proprio consulente.

E d’altronde il proprio consulente consegnando il modello cartaceo al contribuente, si libera da ogni impiccio e tanto lavoro (inutile).

In questa pagina che potrete cliccare l’Agenzia delle Entrate recita quanto appresso.

I versamenti online possono essere effettuati:

  1. direttamente:
    • mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali
    • mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking (Cbi) offerti dal sistema bancario.
  2. tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
    • aderiscono a una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate e utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Amministrazione
    • si avvalgono dei servizi online offerti dalle banche e da Poste Italiane.

Poi dice:

Va ricordato che i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Quindi in Banca si può pagare, il solo obbligo è dell’addebito su conto.

Allora ritorniamo all’F24 cartaceo da consegnare al cliente e facciamo fare alle Banche il loro lavoro.

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