#pinomerola
Per quanto riguarda i proventi ricevuti da una Fondazione che svolge Ricerca Scientifica, si commenta una fattispecie interpretata dalla Risoluzione in oggetto.
La risoluzione rispondeva ad una istanza di interpello, inoltrata da una Fondazione Onlus che svolgeva l’attività di ricerca scientifica (nel campo delle patologie ematologiche dell’adulto), che riguardava il dubbio sulla natura commerciale o meno dei proventi derivanti dalle attività scientifica svolta in convenzione con una casa farmaceutica e ricevuti da quest’ultima.
La soluzione prospettata dalla ISTANTE derivava dalla intrinseca considerazione della tipologia dell’ attività svolta, affermando di non ritenere il corrispettivo ricevuto quale introito di natura commerciale (ricavo), nella considerazione che esso rientrava tra i contributi derivanti dall’attività istituzionale svolta e utilizzati per il mantenimento della struttura scientifica medesima.
L’Agenzia delle Entrate fa di più, costruisce il suo parere, interpretando le norme, con due distinzioni sottili ma fondamentali.
Per l’Agenzia infatti sussisterebbero due fattispecie diverse che fanno mutare la natura dell’introito e di coseguenza la sua imponibilità/non imponibilità fiscale:
- In entrambi i casi contemplati dalla Risoluzione la Fondazione sottoscrive una convenzione con una casa farmaceutica che si impegna a fornirgli un supporto finanziario in cambio dei risultati scientifici ottenuto dalle Ricerche della Fondazione stessa.
- L’Agenzia considera una prima ipotesi in cui la proprietà delle informazioni e dei risultati scientifiche resta alla Fondazione sebbene i risultati di tali ricerche vengono trasmessi in primis alla casa farmaceutica convenzionata, ma anche divulgati liberamente a tutta la comunità scientifica.
- Poi prevede una seconda ipotesi, in cui la proprietà delle informazioni scientifiche viene trasferita alla casa farmaceutica sebbene la Fondazione possa comunque divulgarne i risultati ugualmentea tutta la comunità scientifica.
L’Amministrazione Finanziaria, ha ritenuto con questo perentorio distinguo, che nel primo caso possa configurarsi pienamente un’attività esclusiva di solidarietà sociale e che in quanto tale qualifica i proventi come derivanti da attività istituzionali e quindi non tassati IRES.
Nel secondo caso invece pur permanendo assicurata la divulgazione dei risultati scientifici, l’attività deve essere definita come “connessa” in quanto non volta esclusivamente al perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Tale seconda pratica , si aggiunge, è permessa nei limiti definiti dall’art 10, comma 5 del DLgs 460/97.
Dalla risoluzione commentata ed IN RIGUARDO PRECISAMENTE al secondo caso, in cui l’attività svolta si configura come connessa commerciale, deve essere rispettato il limite di 2/3 di tali introiti rispetto ai costi complessivi della Fondazione affinchè essa mantenga i requisiti di ente non profit.
Non appare possibile e lo riteniamo giusto, trasferire la proprietà dei risultati scientifici alla casa farmaceutica senza la possibilità di divulgare gli stessi alle altre comunità scientifiche, ciò in quanto verrebbe meno la natura sociale propria dell’Ente e si configurerebbe pienamente un’attività d’impresa.
Alla luce di tale risoluzione, nel momento in cui si attua una convenzione con una casa farmaceutica o altro soggetto, occorre imputare e quantificare correttamente il corrispettivo pattuito, fermo restando l’obbligo della Fondazione, in tutti i casi, di divulgare anche al mondo sanitario i risultati delle loro ricerche.
Scopri di più da Rivista Fiscale Web
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.