Il comma 61 dell’art. 1 della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) impone, per coloro che effettueranno il passaggio dal regime ordinario di applicazione dell’IVA al regime forfettario di esenzione, di effettuare la rettifica della detrazione IVA di cui all’articolo 19-bis.2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La rettifica (ossia “la restituzione dell’IVA detratta nel 2014 sui beni non ancora venduti), è da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie di imponibilità IVA.
Nel caso in cui, all’inverso il passaggio avvenga, per opzione, dal regime forfettario al regime ordinario dovrà essere operata medesima rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie di applicazione dell’IVA.
In pratica, coloro che nel 2014 hanno acquistato beni e servizi destinati alla rivendita ma non ancora venduti al 31-12-2014, avendo detratto l’IVA esposta in fattura nel medesimo anno 2014, dovranno restituire (mediante rettifica ex art. 19 bis dpr 633/72) l’IVA detratta, in quanto, nella vendita successiva, (ad esempio nel 2015) non saranno più soggetti all’applicazione dell’IVA in fattura.