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Responsabilità precontrattuale: chiarimenti articolo 1337 Codice civile

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#pinomerola

Una grande massa di contratti si conclude, nelle società evolute, in modo assai rapido e senza negoziazioni; contratti importanti o delicati sottoscritti tra le parti sono il risultato di una contrattazione o trattativa più o meno difficile. Le parti restano comunque libere di decidere se vincolarsi o ritirarsi, procedere fino alla conclusione o recedere dalle trattative anche revocando la proposta o l’accettazione già manifestate palesemente.

Il fatto stesso di contrattare instaura tra le parti una relazione che può avere molto peso su piano degli interessi di ciascuna parte coinvolta: la trattativa in corso può indurre a lasciare perdere altre opportunità oppure a prepararsi per affari che dipendono dal successo della contrattazione in corso. Tutto ciò fa parte, ovviamente, del rischio intrinseco agli affari che entrambe le parti si assumono. Ma, ognuna preserva il diritto di pretendere dall’altra parte, nel rapporto di contrattazione, un comportamento onesto e leale. L’articolo 1337 del Codice civile impone, infatti, alle parti nell’espletamento delle trattative e nella formazione del contratto, il dovere di comportarsi secondo buona fede, cioè con correttezza e lealtà reciproca. La violazione di questi obblighi costituisce un illecito, le cui conseguenze (il risarcimento del danno) sono indicate come responsabilità precontrattuale.

L’articolo 1338 del Codice civile prevede un caso specifico di responsabilità precontrattuale: esiste una causa di invalidità del contratto in cui una delle parti ne è a conoscenza ma non ne informa l’altra. Una volta accertata la nullità o pronunciato l’annullamento, la pare che era in buona fede ha il diritto al risarcimento del danno. La norma precisa anche che il risarcimento potrà riguardare il danno risentito per avere confidato nella validità del contratto: cioè le perdite ed il mancato guadagno.

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