Come ….. promesso dal Governo da oggi le rendite finanziarie scontano l’imposta sostitutiva del 26% e non più del 20%.
1. Le rendite finanziarie e gli strumenti finanziari interessati all’aumento (abbastanza consistente ndr) sono:
a) i dividendi di società di capitali (solo per i soci non qualificati),
b) gli interessi sulle obbligazioni,
c) gli interessi maturati sui conti correnti bancari e postali e sui pronti contro termine.
Escluse invece le rendite finanziarie derivanti dal possesso di titoli di stato o della Cassa depositi e prestiti (come i buoni fruttiferi e loro derivati). Gli art. 3 e 4 del Dl 66/2014 hanno previsto l’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20 al 26% a partire da oggi 1° luglio 2014.
Nella generalità dei casi la maggiore imposta – da trattenere ai risparmiatori (che su quei soldi hanno GIA’ pagato a suo tempo le imposte sui redditi) – interessa tutti i redditi di natura finanziaria (ossia le rendite finanziarie sui RISPARMI), anche quelli incassati come redditi finanziari da attività di impresa, quali i dividendi erogati a soci da parte delle società di capitali.
La circ. n. 19/E emanata il 27 giugno 2014 ha chiarito l’ambito di applicazione della maggiore imposta e indicato le eccezioni.
Viene modifico definitivamente l’obbligo di ritenuta su proventi derivanti da attività ed investimenti detenuti all’ estero, che in precedenza erano a carico degli intermediari finanziari.
L’aumento dell’aliquota dal 20% al 26% non si applica solo alle rendite finanziarie da redditi di capitale, ma anche agli altri redditi diversi che abbiano ugualmente natura finanziaria.
2. Esenzione dall’aumento per alcune rendite finanziarie derivanti dai titoli di Stato.
Non rientrano nell’aumento della imposta sostitutiva al 26% le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale) ai sensi della lettera c) dell’art. 67 del Tuir, in quanto queste «non sono assoggettate ad imposta sostitutiva» ma ad IRPEF nella misura del 49,79% del ricevuto se il percipiente è una persona fisica, e ad IRES nella misura del 5% se il percipiente è una persona giuridica.
La nuova aliquota si applica:
- ai dividendi percepiti a partire da 1° luglio 2014.
- agli interessi e proventi di conti correnti e depositi bancari e postali maturati a partire sempre da oggi 1 luglio 2014;
- ai redditi da possesso di obbligazioni e cambiali finanziare maturati a decorrere dall” 1-07-2014. In tal caso non conta il momento di emissione del titolo ma il periodo in cui matura l’interesse.
- Di contro, la super aliquota del 26%, scatta a partire dal giorno seguente a quello di scadenza per i contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a dodici mesi stipulati prima di oggi 1° luglio 2014 (e che riguardano obbligazioni e titoli similari soggetti all’imposta sostitutiva prevista dal Dlgs n. 239 del 1996).
- Quindi per i differenziali maturati sino alla scadenza dei contratti conclusi prima di oggi continua ad applicarsi la precedente aliquota ( 12,5% o 20% a seconda se trattasi di titoli di Stato o meno).
3. Restano al 12,5 % i fondi pensioni, i titoli di stato e quelli dei paesi white list.
Alcune rendite finanziarie derivanti da titoli meritevoli di tutela, per esempio quelle derivanti dall’emissione di titoli che salvaguardano l’interesse collettivo del Paese o di Paesi MANTENGONO l’aliquota al 12,50%.
Tali rendite finanziarie riguardano:
– i titoli di stato italiani e equipollenti;
Come i titoli del debito pubblico, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti e sempre i titoli equiparati, come quelli emessi da organismi internazionali.
Per quanto riguarda gli Stati esteri inclusi nella white list -Dm 4 settembre 1996- si estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata del 12,5%, che in precedenza interessava solo le obbligazioni emesse dagli Stati: adesso vi rientrano anche le obbligazioni emesse dai loro enti territoriali.
Analoga aliquota ridotta del 12,5% è prevista per le obbligazioni di progetto (c.d project bond) sebbene relativamente ai soli interessi maturati su questi strumenti finanziari e non per gli altri redditi di capitale o diversi di natura finanziaria derivanti dalla loro cessione e rimborso.
Non si applica la nuova aliquota 26% nemmeno alle forme di previdenza complementare. Per esse il Dl 66/2014 ha aumentato dall’11 all’11,5% l’imposta sostitutiva dovuta sul guadagno netto maturato per l’anno in corso 2014.
4. Cosa cambia nel quadro RW di Unico.
In seguito all’abrogazione dell’obbligo di effettuazione della ritenuta, i sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere applicheranno le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive soltanto dietro specifico incarico da parte del contribuente. In caso contrario, il contribuente dovrà compilare il quadro RW.
(restano comunque esonerati dall’obbligo coloro che detengono conti correnti e depositi bancari all’estero di valore inferiore a 10mila euro).