Registratore di cassa: fiscalizzazione senza raccomandata.

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Dal 2014 non sarà più obbligatoria la comunicazione (tramite raccomandata) di fiscalizzazione del registratore di cassa nè la sua defiscalizzazione.

Un pò di semplificazione non guasta, e questa si può tranquillamente concedere ai (vessati) contribuenti.

Il soggetto attivo fiscalmente dovrà evidentemente utilizzare il registratore di cassa, che attesta l’incasso ricevuto e l’IVA dovuta allo Stato mediante l’emissione dello scontrino fiscale, ma per questo non occorre la ridondante comunicazione. Infatti la data di apertura dell’attività è attestata dal Comune e dalla Camera di Commercio.

Per la fiscalizzazione del registratore di cassa dal giorno di apertura dell’attività non sarà certamente la raccomandata ad attestare la sua valenza fiscale, ma la effettiva messa in uso.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 150227/2013, infatti ha comunicato che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è soppressa la comunicazione di messa in servizio dei registratori di cassa.

Con lo stesso provvedimento è stata anche abrogata la norma di variazione o dismissione del registratore di cassa medesimo.

Gli obbligati erano i commercianti e negozianti al minuto che dovevano effettuare all’inizio o alla cessazione dell’attività, l’invio della raccomandata all’Agenzia delle Entrate, dove indicavano il giorno di messa in servizio del registratore di cassa al fine di poter emettere gli scontrini fiscali.

Stessa norma (anch’essa abrogata) riguardava anche la messa in opera delle ricevute fiscali pre-numerate normalmente utilizzate per attestare il pagamento di prestazioni in genere, da parte dei ristoranti, parrucchieri, e simili.

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