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Aspetti contabili e fiscali dei soggetti che rivendono generi di monopolio o servizi che prevedono il ritorno di margini fissi o aggi.
Gli aggi e il problema della detraibilità IVA.
Rif. Normativi: DPR n.633/72 art. 74 comma 1, art. 10 comma 1.
I soggetti che vendono beni o servizi come ad esempio 1) generi di monopolio, come ad esempio sali e tabacchi;
- 2) giornali, riviste, libri, schede o ricariche telefoniche; 3) servizi quali giochi al lotto, enalotto, super- enalotto, lotterie istantanee, riscossione bollo auto e simili, ricevono dai Monopoli di Stato o dagli Editori, i cosidetti “aggi” ossia i margini effettivi su dette cessioni.
Gli aggi sono fissi e predeterminati in percentuale rispetto ai volumi conseguiti. Tale percentuale fissa a favore del rivenditore varia solo in base alla tipologia di beni o servizi ceduti per conto dei monopoli di Stato, lottomatica, LIS, ecc…
Stiamo parlando dei rivenditori di sali e tabacchi e degli edicolanti per la vendita di giornali, libri e riviste.
Accanto però alle vendite di tali particolari beni (che come detto prevedono aggi o margini fissi e per le quali non devono emettere alcun documento fiscale) in quanto l’Iva è già assolta a monte dall’ editore (ai sensi dell’art. 74 del DPR 633/72 come ad esempio succede per le vendite di giornali e riviste) possono commerciare, dietro regolare autorizzazione, anche altri prodotti che rientrano nel normale regime IVA, come ad esempio articoli di cartoleria, e varie, giocattoli, ecc… ma al momento della loro cessione devono emettere lo scontrino fiscale, la ricevuta fiscale o la fattura con successiva annotazione sui registri corrispettivi ed IVA.
La semplicità operativa della gestione di tali attività (DI RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLI O ALTRI SERVIZI CHE PREVEDONO GLI AGGI) nasconde in realtà una grande complessità nella gestione contabile e fiscale.
Molte sono le problematiche da risolvere ed affrontare.
IMPOSTE DIRETTE: COME COMPORTARSI CON GLI AGGI FISSI.
Gli aggi percepiti dal rivenditore e le rimanenze dei predetti articoli concorrono alla formazione del reddito unitamente all’ utile netto conseguito dalla vendita, dedotti i costi di acquisto, di altri beni non soggetti al regime degli aggi.
Si precisa che per i giornali non possono esistere rimanenze in quanto soggetti a contratto estimatorio.
IVA a credito: determinazione critica in presenza di aggi su monopoli e servizi lottomatica.
In considerazione della necessità di determinare l’IVA A CREDITO EFFETTIVAMENTE DETRAIBILE SUGLI ACQUISTI EFFETTUATI Ai fini IVA, “i fatti si complicano”.
Occorre, al fine della corretta applicazione della normativa vigente, previamente scomporre la vendita di beni e servizi che essi pongono in essere in tre grandi tipologie:
- Vendita di generi di monopolio, schede telefoniche, documenti di viaggio, giornali, riviste e libri. Per tali beni l’IVA è assolta a monte ai sensi dell’art. 74 co. 1 lettera d) del DPR 633/72; di conseguenza l’imposta sul valore aggiunto non si applica per le successive cessioni e fino alla vendita al consumatore finale.La vendita dei beni soggetti all’art. 74 SONO OPERAZIONI ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE IVA e per questo non devono essere indicate nella dichiarazione IVA. Tali vendite non partecipano al pro-rata di detraibilità in quanto sono operazioni che danno diritto alla detrazione IVA sugli acquisti effettuati soggetti ad IVA.
- Operazioni relative al gioco del lotto, Enalotto, lotterie a premio, anche istantanee e riscossione del bollo auto. In questo caso tali vendite sono soggette all’art. 10 co. 1 n. 5 e 6 del DPR 633/72 e quindi sono ESENTI IVA, e a differenza delle operazioni escluse di cui sopra, devono essere indicate in dichiarazione IVA tra le operazioni esenti. Partecipano al pro-rata di detraibilità ed incidono, a differenza delle operazioni escluse di cui al punto 1) sulla dell’IVA determinazione EFFETTIVAMENTE DETRAIBILE SUGLI ACQUISTI EFFETTUATI.
- Vendita di beni soggetti a regime iva normale quali penne, quaderni, giocattoli, gadget, borse, ed ogni altro bene o servizio che non rientra tra le operazioni soggetti all’imposizione a monte ai sensi dell’art. 74 o esenti ai sensi dell’art. 10.
Facendo un esempio pratico se un edicolante o un tabaccaio compravende anche beni e servizi soggetti al regime impositivo normale, l’IVA relativa e contabilizzata non è interamente detraibile.
Difatti per stabilire quanta IVA a credito sia effettivamente SPETTANTE bisogna applicare il pro-rata di detraibilità e predisporre particolari calcoli, che per facilità di comprensione illustreremo con un esempio:
Nell’anno 2010 un edicola ha posto in essere queste operazioni:
- Aggi complessivo per la vendita di giornali e riviste per 100.000 euro.
- Aggi complessivo su giochi,lotterie e simili 50.000,00 euro.
- Vendita di altri beni soggetti a regime normale per euro 30.000,00 con iva a debito di 6.000 euro. Acquisto di altri beni soggetti a regime normale per euro 20.000,00 con iva a credito di euro 4.000,00.
L’IVA effettivamente detraibile nell’ esempio non è di 4.000,00 euro, in quanto la normativa vigente impone di effettuare il calcolo del pro-rata, che in parole povere determina la proporzione percentuale tra le operazioni attive soggette ad IVA e il totale delle operazioni attive in cui vanno comprese anche le operazioni esenti. ( E’ bene precisare ancora che in questo calcolo vanno compresi gli aggi esenti art. 10 relative a lotterie e simili, mentre non vanno compresi gli aggi sui giornali, riviste e libri in quanto operazioni escluse dall’ ambito IVA).
Quindi, riepilogando, per determinare quanta IVA si possa effettivamente detrarre rispetto a quella effettivamente pagata, bisogna eseguire i seguenti calcoli:
– Totale operazioni rilevanti= euro 30.000 (regime normale) + euro 50.000,00 (aggi esenti lotterie)= euro 80.000,00 (DA INCLUDERE IN DICHIARAZIONE IVA).
– Pro-rata di detraibilità: euro 30.000 x 100 / euro 80.000 = 37,50 percento.
– Iva effettivamente detraibile= euro 4.000,00 x 37,50 / 100 = euro 1.500,00 (IVA spettante).
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Se parla dello spesometro occorre distinguere se trattasi degli aggi su tabacchi e giornali, che sono operazione escluse dal campo di applicazione dell’IVA e quindi non vanno inviate (IN QUANTO NON SONO OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA). Per quanto riguarda invece i c.d. aggi esenti invece questi rientano nel campo di applicazione dell’IVA, (non vi è imposta) perchè hanno un regime di esenzione, ma sono operazioni rilevanti ai fini IVA e quindi vanno inviate sia se sono operazioni attive che passive uguali o superiori a 3000 euro.
Esempio: Se lei fa una fattura per giochi esente IVA art. 10 di importo uguale o > a 3000 euro deve inviare la comunicazione di quella singola operazione, la stessa cosa vale chiaramente se riceve una fattura esente art.10.
Il discrimine tra operazioni fuori campo IVA e operazione esenti è netto.
Potrete leggere la nostra guida sullo spesometro all’indirizzo:
http://www.rivistafiscaleweb.com/2011/11/elenco-clienti-e-fornitori-dopo-una.html
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
RFW
Complimenti, chiaro anche l’esempio.
Necessiterebbero chiarimenti anche, in merito ai medesimi soggetti passivi, per l’over 3000
Distintamente
complimenti, schematico e chiaro l’esempio.
in merito agli stessi soggetti passivi gradiremmo chiarimenti anche in riferimento all’over 3000
grazie