Regime dei minimi 2015: 15% con costi forfettari e uno slalom da professionisti.

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A volte ritornano! Intendiamo le complicazioni delle semplificazioni! Ed ecco il nuovo regime dei minimi decorrente dal 2015 per il quale bisognerà avere dimestichezza con lo slalom gigante (tra nove tetti  a ragguaglio d’anno e non sulla neve)!

Un nuovo regime dei minimi per il 2015 si profila all’orizzonte! Si ricomincia quindi  a studiare (e pure sodo) per capire il funzionamento del nuovo regime dei minimi che sta per essere varato con il ddl Stabilità 2015.

SINTESI NUOVO REGIME DEI MINIMI 2015.

Imposta sostitutiva IRPEF al 15% su una percentuale forfettizzata dei ricavi senza costi che  va dal 40 all’86%.

– Accesso con limiti di ricavi divisi in 9 settori di attività da 15 a 40mila euro.

Eliminata soglia di età.

– Solo ditte o professionisti individuali.

– Valore dei beni strumentali non superiore a 20mila euro ad esclusione di immobili e beni inferiori al milione (che non vanno considerati).

– Spese per lavoro dipendente non superiore a 5mila euro annui.

– Costi forfettizzati in base al tipo di attività.

– Contributi previdenziali sempre deducibili.

ESEMPI DI SOGLIE PER L’ACCESSO AL REGIME DEI MINIMI 2015.

I professionisti, per esempio, potranno accedervi avendo conseguito nel 2014 ricavi non superiore a 15mila euro, mentre i ristoratori ricavi non superiori a 40mila euro. Niente soglia di età anagrafica. Per i primi 3 anni di attività, l’imponibile è ridotto a 1/3 del reddito determinato con la forfetizzazione. L’IVA con il nuovo regime dei minimi 2015 resta da pagare come nell’attuale regime minimi.

DECORRENZA DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI.

Con presumibile certezza partirà nel 2015 il nuovo regime dei «minimi per ditte individuali con  partita IVA».

In linea di massima (in attesa del decreto che accompagna la legge di stabilità) il nuovo regime dei minimi sarà fruibile solo da coloro che nel 2014 hanno conseguito ricavi o percepito compensi – ragguagliati ad anno – per un importo totale che va da 15mila euro (come ad esempio per i professionisti) a 40mila euro (come ad esempio gli albergatori) con dipendenti che costano non più di 5mila euro (anno) e beni strumentali non superiori a 20mila euro al valore di acquisto – anch’essi con soglie divise per settore di attività .

In pratica i titolari di partita IVA che nel 2014  hanno ricevuto compensi o realizzato ricavi  non maggiori dei limiti suddetti – da 15mila a 40mila euro – il reddito sarà determinato mediante applicazione (AI RICAVI LORDI SENZA IVA) di un coefficiente di redditività variabile dal 40 all’86%, SEMPRE IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA.

Su tale risultato – che corrisponde al reddito fiscale imponibile – sarà applicata l’aliquota fissa del 15 per cento quale imposta sostitutiva Irpef.

REQUISITI PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA NEL NUOVO REGIME DEI MINIMI.

Per l’accesso e la permanenza nel nuovo regime dei minimi 2015 i limiti di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno non potranno essere maggiori  delle soglie dettagliate nella tabella sotto indicata da allegare al Ddl Stabilità 2014. Secondo quanto si apprende dal prospetto che sta circolando in queste ore, il nuovo regime dei minimi dovrebbe prevedere NOVE SETTORI DI ATTIVITA‘.

Facendo un esempio i professionisti non potranno conseguire ricavi superiori a 15mila euro per avere diritto all’accesso e alla permanenza al nuovo regime agevolato dei minimi 2015.

Mentre i titolari di attività commerciali come ad esempio i ristoratori potranno accedere e permanere nel nuovo regime dei minimi se non hanno conseguito nel 2014, e non conseguiranno nel 2015 ricavi superiori a 40 mila euro.

Ai fini dell’accesso e della permanenza nel nuovo regime dei minimi le soglie massime di ricavi/compensi dovranno essere ragguagliate ad anno.

DETERMINAZIONE DEI RICAVI PER CHI HA APERTO L’ATTIVITA’ NEL 2014 AI FINI DELL’ACCESSO NEL NUOVO REGIME DEI MINIMI 2015.

Chi ha aperto l’attività nel 2014, per poter accedere nel 2015 al nuovo regime dei minimi DOVRA’ EFFETTUARE UNA VERIFICA PREVENTIVA sui ricavi conseguiti in quella parte dell’anno 2014 in cui era operante. In particolare  dovrà ragguagliare ad anno i ricavi conseguiti dalla data di apertura xx/xx/2014 al 31 dicembre 2014, con la formula:

RICAVI 2014 X 365 GIORNI

————————————-

DIVISO GIORNI DI APERTURA DEL 2014

DETERMINAZIONE DEI RICAVI PER PERMANERE NEL NUOVO REGIME DEI MINIMI 2015 PER COLORO CHE APRIRANNO L’AVVITA’ NEL 2015.

Coloro che hanno programmato l’apertura dell’attività nel 2015 pur potendo accedervi alla richiesta di partita IVA dovranno controllare durante tale primo anno di non sforare il tetto di ricavi massimo (sempre in  ragguaglio ad anno)  e poi anche alla fine dell’anno per poter continuare ad applicare il regime agevolato anche per il 2016.

(Si presume come per gli ex minimi legge 244/2007 che ci siano una soglia di tolleranza in corso d’anno con la quale dopo lo sforamento si dovrà rientrare nel regime normale a partire dall’anno successivo, e oltre tale sforamento di soglia di tolleranza si dovrà invece ricalcolare l’intero anno in corso a partire dal 1° gennaio. In quel caso la soglia era posta al 50% – ossia il tetto per utilizzare il regime era di 30mila euro e se durante l’anno si conseguivano ricavi non superiori a 45.000 euro il rientro nel regime ordinario poteva avvenire a partire dall’anno successivo mentre se si superavano i 45.000 euro bisognava ricalcolare con IVA tutte le operazioni già effettuate dall’inizio dell’anno).

SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO DI PIU’ ATTIVITA’.

Quando si svolgono più attività, il tetto di ricavi da considerare sommando i ricavi di entrambe le attività dovrà essere confrontato con il limite dell’attività con la soglia ricavi più elevata.

Il nuovo regime dei minimi porta ad una modifica notevole della mappa dei contribuenti.

LA TRASFORMAZIONE DEI NUOVI MINIMI 2015. CHI ENTRA E CHI ESCE DAL REGIME AGEVOLATO ATTUALE.

Infatti il nuovo sistema fiscale – fruibile dai titolari di ditta individuale o professionisti individuali-  opererà un cambio di regime abbastanza marcato in rapporto a quello attualmente esistente e previsto dal DL 98/2011 (aperto a chi CONSEGUE MASSIMO 30MILA EUERO DI RICAVI ANNUI e non ha più di 35 anni).

E in molti casi le posizioni fiscali si invertiranno, nel senso che, chi oggi si trova nel regime dei minimi non potrà permanere nel nuovo regime dei minimi mentre chi è attualmente escluso dal regime dei minimi potrebbe accedervi nel 2015 essendo in possesso dei requisiti suddetti.

VERIFICA COSTANTE AI FINI DELLA PERMANENZA NEI NUOVI MINIMI 2015.

OLTRE a dover controllare i ricavi in questa sorta di slalom tra tetti e crucintarsio (prima di giungere a risparmiare sull’IRPEF) bisognerà stare attenti anche ad altre variabili che potrebbero impedire l’accesso al nuovo regime dei minimi come:

– non superare 5mila euro annui di costi per il personale;

– non superare il possesso di beni strumentali per un valore storico di acquisto senza deduzione di ammortamenti pari a 20mila euro da verificare al 31-12-2014.

RIEPILOGO

Il metodo è ben diverso rispetto al regime dei minimi attuale. Ciò in quanto, come si capisce, i costi sostenuti nell’anno non faranno testo, ad eccezione dei contributi obbligatori.

Per determinare il reddito imponibile occorrerà fare riferimento solo ai ricavi lordi e non ai costi sostenuti. Il coefficiente di redditività come detto varia dal 40 all’86% dei ricavi medesimi.

Ancora ed infine nei primi tre anni di attività il reddito imponibile (calcolato applicando il coefficiente del proprio settore) può essere ridotto forfettariamente per 1/3 dello stesso.

Per poste contabili esistenti al 2014, come componenti positivi e negativi di reddito da riportare a nuovo anno,  VEDI RISCONTI ASSICURATIVI, rinviati all’esercizio successivo saranno da determinare in base alle disposizioni del TUIR, E SARANNO DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER IL RESIDUO DELL’ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI ACCESSO AL NUOVO REGIME DEI MINIMI.

Il calcolo sui beni strumentali dovrà seguire le seguenti regole:

– per i beni in leasing finanziario verrà considerato il costo sostenuto dal concedente;
-per i beni detenuti in locazione, noleggio o comodato invece rileva il valore normale di mercato;
-per i beni ad utilizzo promiscuo il 50%;
.per i beni inferiori ad euro 516, 47 spesati nell’anno non ne è previsto il computo;
-per i fabbricati strumentali vale lo stesso discorso: non dovranno essere considerati quindi i beni immobili utilizzati nell’ attività d’impresa o nell’esercizio della professione.
.Possono avvalersi del nuovo regime dei minimi le imprese neo costituite solo come individuali che comunicano, con la dichiarazione di inizio attività, di presumere la sussistenza dei requisiti di ricavi che danno diritto al regime agevolato.

ESCLUSI DAL NUOVO REGIME DEI MINIMI 2015:

– le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di altri regimi forfettari di determinazione del reddito;
– i soggetti non residenti con esclusione dei residenti  comunitari o dei paesi dello Spazio Economico Europeo;
– i soggetti la cui attività prevalente è costituita dalla compravendita di immobili, fabbricati, terreni edificabili e automezzi nuovi;
– gli esercenti attività d’impresa o professionale che sono anche partecipanti  in altre società di persone, ATP o società di capitali.

Fonte: Bozza alla Legge di Stabilità 2015

L’agevolazione contenuta nel DDL di Stabilità (A SPANNE) dovrebbe riguardare circa 900mila soggetti IVA PERSONE FISICHE, che potranno accedere al regime dei nuovi minimi  su base forfettaria realizzando un risparmio totale di circa 800 milioni di euro.

Riepilogando ci vorrebbe un esempio:

Prendiamo un artigiano del ferro di 45 anni  avendo eliminato il limite di 35 anni.

Accede al nuovo regime dei mini a partire dal 2015  se nell’anno 2014 non ha conseguito ricavi superiori ad euro 20mila;

Se non ha avuto spese per il personale o collaboratori afferenti pari a 5mila euro;

Se non ha beni strumentali compresi quelli in leasing, locazione comodato e noleggio (esclusi beni inferiori ad euro 516,47 e gli immobili) superiori a 20mila euro.

Il prospetto accanto – preso a prestito dal sito del sole 24 ore – evidenzia i limiti di reddito e le percentuali di redditività per la forfettizzazione.

Per esempio chi esercita un attività commerciale e potrà accedere al nuovo regime dei minimi (non superando ricavi per euro 40.000) avrà una detrazione a forfait di costi per il 60% – 40% di redditività –  perché bisognerà considerare le merci acquistate per la rivendita, mentre i professionisti avranno una soglia di ricavi per accedere al regime  molto bassa pari a 15.000 euro, e con una percentuale di redditività del 78% ossia una deduzione forfettaria pari al 22%. (Poco per i professionisti conoscendone personalmente i costi di gestione).

CONCLUSIONI.

Quello che volevo dire a conclusione di questa disamina del nuovo regime dei minimi (a parte che molto probabilmente non sarà soggetto a studi di settore, e che non dovranno essere considerati adeguamenti agli studi dell’anno precedente ai fini della determinazione dei ricavi) che trattasi  di un «buon risparmio sulle imposte dirette ma non eccezionale». Oltre il fatto che l’IVA ovviamente andrà sempre versata.

fonte: www.ilsole24ore.com

Con presumibile certezza non si potrà usufruire  di detrazioni per spese mediche, universitarie, per interessi di mutuo, e probabilmente nemmeno del beneficio fiscale delle ristrutturazioni, se non per la parte eventuale di altri redditi soggetti che restano ovviamente nel regime ordinario IRPEF.

INSOMMA, UN RISPARMIO DI IMPOSTA NON ECCEZIONALE, SEMPRE CHE’ NON SI FACCIANO ERRORI CHE SONO (MOLTO PIU’ VICINI DI) DIETRO L’ANGOLO, VISTO LO SLALOM OBBLIGATO A CUI BISOGNA CIMENTARSI PER RAGGIUNGERE CON SUCCESSO LA META DESIDERATA.

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