Regime di cassa: circolare 11/e 13 aprile 2017.

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Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in merito alla prima applicazione del principio di cassa 2017 con la pubblicazione di oggi della circolare 11/e/2017.

L’Amministrazione ha diramato un comunicato stampa che sintetizza la circolare:

“Debutta il principio di cassa – che dovranno applicare le imprese minori – per la determinazione della base imponibile sia ai fini Irpef che ai fini Irap delle imprese c.d. minori prima in contabilità semplificata.

Con decorrenza dal periodo di imposta 2017, il reddito imponibile delle imprese minori dovrà essere calcolato con la sommatoria dei ricavi effettivamente incassati nell’anno e deducendo i costi effettivamente pagati nello stesso anno.

Con la circolare n. 11/E/2017 di oggi, vengono esposte le modifiche intervenute con la legge di bilancio 2017 alle regole di determinazione del reddito riservato ai soggetti che adottano la contabilità semplificata.

Ammessi alla contabilità semplificata. sono le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del Tuir, le società di persone, gli enti non commerciali, le società di fatto che nell’anno precedente non hanno conseguito ricavi superiori a  700mila euro, che si riducono a 400mila euro se svolgono attività di servizi.

I soggetti che intraprendono una attività di impresa quale ditta individuale o società di persone, qualora ritengano di percepire ricavi annui non superiori alle predette soglie di 700mila euro o 400mila euro, possono tenere la contabilità semplificata già dal primo anno di attività.

La determinazione del reddito d’impresa tramite l’applicazione del principio di cassa.

Le imprese minori che adottano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come risultante dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi (ex art. 85 del T.U.I.R.) e degli altri proventi (ex art.  89 del T.U.I.R.) INCASSATI nell’anno di riferimento e dedotte le spese sostenute nello stesso periodo d’imposta.

In ogni caso continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie di competenza  i componenti reddituali (positivi e negativi) la cui disciplina è espressamente richiamata dall’art. 66 del Tuir.

Si tratta dei componenti che partecipano alla determinazione del reddito “per competenza” come ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze e minusvalenze.

Rimanenze finali – resta la deduzione come rimanenze iniziali.  Nel primo anno in cui si applica il regime contabile di cassa, le imprese minori possono dedurre integralmente le rimanenze finali che hanno contribuito a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza.

Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede, quindi, la rilevanza nel 2017, come componente negativo, dell’intero importo delle rimanenze finali 2016 quale rimanenze iniziali 2017, ma resta il problema della perdita inevitabile 2017.

Irap – La legge di bilancio è intervenuta anche sulle modalità di determinazione della base imponibile Irap, infatti  il valore della produzione netta dovrà essere calcolato con le stesse regole applicabili per determinare l’imposta sul reddito.

Sopraggiungono quindi nuovi obblighi per l’adeguamento al nuovo regime di cassa.
L’articolo 18 della legge di bilancio, riformando la previgente disciplina prevede che, ai fini contabili, le imprese minori possono scegliere di:

istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti. In questo caso tali registri coesistono con i registri Iva.

Utilizzare, ancora i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette  Iva ed e annotando se necessario i mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;
utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, con l’opzione  che permette di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti.

In tal caso opera la presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.
Resta fermo l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. Nelle ipotesi a) e b) le registrazioni dovranno essere eseguite non oltre 60 giorni dalla data dell’incasso del ricavo o dal pagamento della spesa, mentre i componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Regime di cassa: dentro o fuori – Il regime di cassa rappresenta il regime naturale delle imprese in contabilità semplificata; non è necessario, quindi, inoltrare alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria. Possono scegliere di applicare il regime di cassa anche i forfettari che, in tal caso, devono esprimere una specifica opzione. L’uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei limiti suddetti previsti dal c. 1 dell’articolo 18 del Dpr n. 600 del 1973, ovvero esercitando l’apposita opzione per il regime di contabilità ordinaria.”

Fonte: Agenzia delle Entrate

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