Accertamento – Redditometro e scudo fiscale.
Lo scostamento tra reddito dichiarato e ricostruzione effettuata dall’Ufficio in base al redditometro “può essere giustificato” dimostrando di aver aderito allo scudo fiscale.
Il contribuente raggiunto da accertamento da redditometro, può costruire la propria difesa attraverso la prova di aver aderito allo scudo fiscale, e rimpatriato somme poi spese in Italia.
Il D.L. 78/2009 ha previsto che il contribuente aderente allo scudo fiscale, che ha rimpatriato o regolarizzato attività finanziarie detenute irregolarmente all’estero, beneficia della preclusione da ogni accertamento tributario e contributivo per gli anni non ancora prescritti dall’azione di accertamento.
Secondo la circolare 43/E del 10/10/2009 emessa dalle Entrate, il contribuente non è tenuto alla prova che gli imponibili accertati sia riconducibili alle somme estere oggetto di rimpatrio.
Quindi si pone un problema procedurale nel momento in cui il contribuente accertato in base al redditometro dovrebbe dimostrare l’adesione allo scudo fiscale pur non essendovi tenuto.