L’impatto del nuovo redditometro
In virtù delle innovazioni apportate dal D.L. n. 78/2010, sono stati completamente modificati i commi 4-7 dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche.
Il “nuovo” art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che:
- l’ufficio può sempre determinare in via sintetica il reddito del contribuente mediante redditometro sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta, salva la prova, fornita dal contribuente, che le stesse sono state sostenute grazie a proventi non imponibili;
- l’accertamento sintetico da redditometro può essere eseguito in virtù di specifici “fatti indice”, individuati con apposito decreto ministeriale, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’ambito territoriale di appartenenza;
- l’utilizzo della rettifica sintetica postula che il reddito complessivo accertabile si discosti di almeno un quinto da quello dichiarato;
- prima dell’emanazione dell’accertamento, occorre la previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente;
- dal reddito determinato sinteticamente sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del Tuir, e spettano le detrazioni d’imposta per le spese previste dalla legge.
L’art. 22 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che il “nuovo” accertamento sintetico si applica “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, quindi al 31 maggio 2010.
Di conseguenza, dall’esercizio 2009 in poi, è applicato il “nuovo” accertamento sintetico.
Nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3 è stato pubblicato il D.M. 24 dicembre 2012, attuativo del “nuovo” redditometro, proprio in ottemperanza a quanto sancito dal richiamato art. 38 del D.P.R. n. 600/1973.
Dal 20 novembre 2012 tutti i contribuenti possono verificare la compatibilità tra reddito familiare e spese sostenute grazie al ReddiTest, il software disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.it – da scaricare direttamente sul proprio pc.
Il ReddiTest è uno strumento di compliance che serve a orientare il contribuente sulla coerenza tra il reddito del proprio nucleo familiare e le spese sostenute nell’anno. Per dare inizio al test occorre indicare la composizione della famiglia e il comune di residenza. Vanno poi inserite le spese più significative sostenute dal nucleo familiare durante l’anno. Le voci di spesa sono state aggregate in 7 macro-categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, spese varie, investimenti immobiliari e mobiliari netti. Terminata la compilazione, appare un messaggio di coerenza (“semaforo” verde) o di incoerenza (“semaforo” rosso).
L’Agenzia ha tuttavia precisato che ci sarà una prima fase in cui verranno messi in disparte i casi in cui lo scostamento tra le spese accertate e reddito dichiarato è pari a 12.000 euro. In buona sostanza saranno presi in considerazione solo gli scostamenti più significativi al fine di evitare casi in cui l’azione dell’amministrazione finanziaria diventi antieconomica.
Resta fermo, ovviamente, che non ha nulla da temere il contribuente che dichiara il giusto e che, quindi, in caso di scostamento significativo, potrà sempre dimostrare e giustificare l’eventuale incoerenza per difendersi. (Questa parte in realtà è da accertare…dovrebbe esserci a breve una circolare di chiarimento in merito da parte dell’Agenzia).