REDDITOMETRO: Oggi l’Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 6/E/2013 con cui ha ulteriormente precisato quanto già illustrato nella circolare n. 24/E/2013 in riguardo all’accertamento da redditometro e alla protezione dei dati dei contribuenti verificati.
NOTA DELLA REDAZIONE.
Si pone l’importante problema della «tutela della privacy» del contribuente verificato, quando ad esempio il controllo del capo famiglia, inneschi la verifica anche per gli altri componenti conviventi come ad esempio i figli maggiorenni.
Si ritiene che sia una violazione del diritto alla privacy, utilizzare i dati dei familiari senza che ne siano a conoscenza, anche in riguardo agli altri componenti.
La circolare n. 6/E dell’ 11/03/2014 ha fornito ulteriori chiarimenti in riferimento all’accertamento da redditometro, rispetto a quanto già spiegato nella circolare 24/E/2013.
Al fine di garantire la privacy dei dati sensibili dei contribuenti utilizzati per l’emissione dell’accertamento sintetico da redditometro, l’Ufficio ha richiesto al Garante della privacy un ulteriore controllo preventivo delle procedure relative alla costruzione dell’accertamento sintetico da redditometro ai sensi dell’art. 38 del Dpr 600/1973.
L’Ufficio del Garante della privacy con il parere emanato in data 21 novembre 2013 ha precisato:
- che l’intervento dei funzionari prima dell’emissione dell’avviso di accertamento da redditometro, esclude nella realtà, che la rettifica si fondi unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali.
- che occorre adottare alcune attenzioni in riguardo:
- 1) alla qualità e alla conservazione dei dati del contribuente,
- 2) all’ informativa inviata al contribuente,
- 3) alla determinazione della situazione familiare effettiva,
- 4) alla determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.
In riguardo al nucleo familiare accertato potrà succedere che non vi sia coincidenza tra la famiglia fiscale e quella anagrafica.
Nella selezione dei contribuenti da verificare con l’accertamento da redditometro, ogni contribuente viene inquadrato in un determinato stile di vita ( lifestage ) risultante dalla famiglia fiscale come contenuta nell’ Anagrafe tributaria e determinata in base alle dichiarazioni dei redditi presentate da:
- contribuente,
- coniuge (anche se non fiscalmente a carico),
- figli e/o altri familiari a carico.
La famiglia anagrafica comprende di contro anche i figli maggiorenni e/o altri familiari conviventi, compresi quelli di fatto, non fiscalmente a carico.
L’ufficio nella buona sostanza ai fini del formale invito inviato al contribuente, dovrà in via preliminare verificare la reale situazione familiare del contribuente, con la modifica della composizione del nucleo familiare per evitare di selezionare i soggetti che, con il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, giustifichino il formale scostamento del singolo contribuente componente il nucleo.
Il Garante della privacy ha messo in luce che la ricostruzione sintetica del reddito dovrà essere effettuata sui “dati relativi alle spese documentate, alle spese per elementi certi e all’affitto figurativo che, nonostante sia presunto, potrà essere verificato con evidenza anche in sede di contraddittorio con il contribuente.
Le medie di spesa Istat per questo motivo potranno essere utilizzate per la determinazione dei costi da redditometro, quando siano connesse ad altri elementi certi, quali il possesso di immobili e di beni mobili registrati, nonché spese per manutenzioni ordinarie ed utenze, in funzione della superficie degli immobili stessi intestati al contribuente, spese per l’utilizzo delle automobili in rapporto alla potenza come espressa in KILOWATT ORE.
Le spese medie rilevate dall’ Istat non potranno in alcun modo riguardare la selezione dei contribuenti in verifica.
In conclusione è legittima la preoccupazione dell’Agenzia circa l’utilizzo dei dati personali, che nel caso di specie è violata dagli UFFICI SISTEMATICAMENTE.