Altro k.o. dal tribunale di Napoli che dichiara il nuovo redditometro illegittimo, in attesa della decisione del Garante della Privacy.
Con la sentenza n. 10508/2013 del 24 settembre 2013, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il decreto ministeriale attuativo dell’accertamento sintetico (da redditometro) non solo illegittimo ma radicalmente “nullo”, per carenza di potere ai sensi dell’art. 21 septies della L. 241/1990.
Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso preventivo di un contribuente contro l’Agenzia delle Entrate per la raccolta di notizie ai fini dell’accertamento sintetico. All’Ufficio l’ordinanza ha imposto la sospensione della ispezione nei confronti del ricorrente oltre alla distruzione delle notizie già in possesso dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento da redditometro.
MOTIVAZIONI.
La competenza in tema di redditometro viene riconosciuta esclusivamente alla giurisdizione ordinaria, anche se la verifica è esperita a fini tributari, in quanto lede la riservatezza e la privacy, quale diritto soggettivo del singolo.
“Attendere l’emanazione dell’accertamento tributario” significa attendere il verificarsi della lesione della riservatezza” e quindi del codice privacy.
In particolare il tribunale ha dichiarato il redditometro illegittimo quando utilizza qualsiasi spesa sostenuta dal contribuente.
In tal modo a quest’ultimo è sottratto il diritto ad avere la riservatezza della propria vita privata senza dover subire intrusioni anche su aspetti delicatissimi della propria persona e della propria famiglia.