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Redditometro: no a medie istat.

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#pinomerola

Nuove modifiche al redditometro in riguardo all’applicabilità delle medie ISTAT al singolo contribuente, come spiegato nelle istruzioni diramate dall’Agenzia delle Entrate in data 31 luglio 2013 (circolare 24/E/2013) nelle quali viene chiarita l’esclusione della rilevanza delle spese medie istat rapportate al singolo cittadino, assolutamente illegittime.

Il nuovo strumento di accertamento  avrà un effetto di controllo MENO INCISIVO rispetto a quanto inizialmente prospettato, avendo escluso “le spese medie istat”, non documentabili e chiaramente illegittime, quali ad esempio:

1) costi per il tempo libero;

2) per il ristorante;

3) e per il coiffers.

… Senza prove documentali.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare suddetta (n. 24/E del 31 luglio 2013)  adesso SPECIFICA le linee guida che l’Ufficio seguirà per l’emissione degli accertamenti sintetici (ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/73 come modificato dal D.L. 78/2010 e dopo il decreto del MEF datato 24 dicembre 2012) in base al redditometro.

PRESUPPOSTI DELL’ACCERTAMENTO IN BASE AL REDDITOMETRO. 1) Il nuovo accertamento sintetico, sarà più realistico, in quanto osserverà e verificherà i contribuenti con scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, ma solo se IL PLUS sia  di almeno il 20% rispetto al denunciato. 2) I contribuenti selezionati per il controllo, saranno solo quelli per i quali esistano spese documentate e dati certi (presenti in Anagrafe tributaria o nella dichiarazione dei redditi), e non quelli presunti dalle medie istat,  che, pertanto, non avranno considerazione  nel calcolo dello scostamento tra reddito denunciato e reddito ricostruito dall’Ufficio. Il documento rammenta che le nuove metodologie  di ricostruzione del reddito si applicano alle rettifiche dei redditi dichiarati a partire dall’anno 2009, mentre per gli anni precedenti vigeranno le vecchie regole (‘art. 22, co. 1 Dl n. 78/2010) e non saranno applicati i coefficienti alle singole voci, ma la spesa per il suo ammontare. Commento: In ogni caso i commercialisti già erano programmati contro eventuali accertamenti da redditometro che potessero imputare ad un contribuente, le spese medie delle famiglie italiane al proprio singolo nucleo familiare. Nessuna prova  infatti poteva dare fondamento all’accertamento, nella considerazione che ad esempio “per il tempo libero” la famiglia media  italiana spenda 500 euro al mese a parità di redditi, e per questo venga contestato al “singolo contribuente”  il medesimo ricavo a fronte di una spesa assolutamente non dimostrabile. Sicuramente il redditometro ha grande forza accertativa nel momento in cui il reddito ricostruito dall’ UFFICIO – con dati acquisti al singolo contribuente, siano superiori al 20% del dichiarato. In tal caso, il contribuente avrà sicuramente utilizzato introiti sommersi, a meno che non dimostri che tali maggiori sostanze derivino da regali familiari, da risparmi di anni precedenti, o da redditi esenti, ecc. ecc… Restiamo in attesa di vostri commenti e domande.