Redditi 2019, 10 marzo 2021 ultima chance prima dell’omissione.

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Chi non ha trasmesso la dichiarazione 2020 relativa all’anno 2019 entro il termine ultimo ordinario del 10 dicembre 2020, ha tempo fino al 10 marzo 2021 (ossia entro 90 gg. dal 10 dicembre) per sanare l’inadempimento ed evitare L’OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, che per privati ed aziende, sarebbe una grave mancanza, riconducibile in alcuni casi anche a reati tributari.

Redditi 2020: presentazione tardiva entro il 10 marzo 2021
Come detto l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2019, da effettuare entro il 10 dicembre 2020, quale ultimo termine ordinario, potrà essere sistemata inviandola entro il 10 marzo 2021 che costituisce l’ultima chance per evitare la dannosa omissione.

Quindi il mancato invio, causato dai motivi più diversi, potrà essere regolarizzato mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Quindi coloro che non hanno inviato la dichiarazione entro il termine che quest’anno era previsto per il 10 dicembre 2020, potrà farlo entro il 10 marzo 2021, versando la sanzione di 25 euro per ogni dichiarativo, mediante f24 con il codice 8911 anno 2020, contemporaneamente all’invio della dichiarazione omessa il 10 dicembre 2020 e inviata entro il prossimo 10 marzo 2021. La sanzione di 25 euro vale per ogni dichiarativo, quindi se una impresa ha omesso la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP dovrà versare la sanzione ridotta di 50 euro.

Dopo il 10 marzo 2021, non ci sarà altra possibilità di evitare l’OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E REGOLARIZZARLA CON RAVVEDIMENTO OPEROSO.

L’UNICA COSA CHE SI POTRA’ FARE E’ SPEDIRE LA DICHIARAZIONE ANNO 2019 (OMESSA ANCHE ENTRO IL 10 MARZO 2021)  ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2021, TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL’ANNO SUCCESSIVO.

IN QUESTO CASO SE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 ANNO 2020, CHE ORDINARIAMENTE DOVREBBE SCADERE IL 30 NOVEMBRE 2021, SI INVIA LA DICHIARAZIONE OMESSA DELL’ANNO 2019 SI POTRA’ OTTENERE LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI DEL 50%, QUALORA NON SIANO GIA’ INIZIATE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO O ATTIVITA’ ISPETTIVE PER L’OMISSIONE MEDESIMA.

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