Reato omesso versamento di ritenute.

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E’ passibile del reato di omesso versamento di ritenute il legale rappresentante  che ha firmato la dichiarazione 770, anche se all’epoca dei mancati versamenti non era costui l’amministratore in pectore.

Con la sentenza n. 21606 la Corte di Cassazione ha disposto che è colpevole del reato di omesso versamento di ritenute il rappresentante legale di società che ha firmato la dichiarazione 770, anche nel caso in cui la violazione è stata commessa in epoca in cui non era questi l’amministratore in carica.

Trattasi del debito erariale per omesso versamento di ritenute che scaturisce dal modello 770 presentato.

Si sa che il 770 dell’anno precedente ha scadenza in luglio dell’anno successivo, e il legale rappresentante che ha firmato la dichiarazione 770, e quindi in carica al momento della sua presentazione, anche se persona diversa dall’amministratore all’epoca dell’omesso versamento di ritenute  è stato condannato per reato tributario.

L’imputato, legale rappresentante della società, al termine di invio del 770, firmando la dichiarazione si ritiene consapevole dell’esistenza dell’omesso versamento di ritenute al quale avrebbe dovuto far fronte tramite pagamento entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione 770.

La quantificazione dell’omesso versamento di ritenute e il pagamento di queste rientravano secondo la Corte di Cassazione nella responsabilità del nuovo amministratore e legale rappresentante avendo quindi dichiarato il falso.

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