La Corte di cassazione, con la Sentenza n. 19099 del 3 maggio 2013, ha dichiarato la legittimità del sequestro dei beni dell’imprenditore che sia colpevole del reato di ” omesso versamento IVA “ dichiarata e non versata anche se l’importo non sia stato incassato dal cliente, per un importo superiore a 50.000 euro (per il quale l’omissione diventa reato).
Oltretutto il bene sequestrato era stato conferito in un fondo patrimoniale. La Corte di Cassazione ha affermato che tale ipotesi non salva il bene dal sequestro cautelare in quanto il contribuente ne detiene ancora la disponibilità materiale.
Si allargano quindi le conseguenze penali per l’omesso versamento IVA per somme superiori a 50.000 euro annui. La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che viene commesso un reato tributario anche quando l’azienda non abbia incassato l’IMPOSTA dal cliente. Diviene rilevante il solo dato risultante dalla dichiarazione, e non l’incasso o meno dell’importo; fatta esclusione dell’ipotesi di utilizzo del regime IVA per cassa.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso del contribuente ed hanno stabilito che il reato tributario di omesso versamento Iva è commesso anche quando l’impresa non abbia incassato l’imposta; ha rilevanza, hanno continuato, il dato risultante dalla dichiarazione presentata e non la percezione del corrispettivo. Per quanto riguarda il conferimento del bene sequestrato in un fondo patrimoniale di un trust, la Cassazione ha affermato che non può rilevarsi incompatibilità tra il sequestro preventivo (adottato verso il contribuente) e i regimi di favore assicurati dalle leggi civili ad alcuni beni in merito allo loro destinazione familiare.
Né sarà possibile invocare la presenza di un trust – in cui il bene sequestrato era conferito – nella considerazione che il contribuente indagato non ha perso la disponibilità del bene sequestrato, che diviene presupposto occorrente per il conferimento del bene in un fondo patrimoniale.
Quindi nella sostanza il fondo patrimoniale costituito per preservare il bene non esclude il sequestro cautelativo in presenza di reati tributari.
_________________________________
_________________________________