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Ravvedimento operoso come cambia …

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#pinomerola

Da oggi, primo gennaio 2015, cambiano le modalità di applicazione del ravvedimento operoso, l’istituto fiscale con cui il contribuente, in autonomia, può correggere propri errori o mancati versamenti con una sanzione ridotta.

Questa la piccola novità positiva che arriva dalla legge di stabilità. Infatti il ravvedimento operoso da oggi diventa più esteso a favore del contribuente.

I soggetti che vogliono regolarizzare le proprie violazioni ed omissioni commesse, potranno utilizzare il ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni rapportate e graduate in funzione del tempo intercorso tra la data di commissione della violazione e la data di regolarizzazione.

Inoltre da oggi sarà possibile sanare le omissioni tramite il ravvedimento operoso, anche se sono già iniziate verifiche fisclai, ispezioni e accessi, ad eccezione della notifica di un avviso di accertamento o di una comunicazione d’irregolaritá art. 36/bis.

Fino al 31 dicembre questo non era possibile, e in caso di verifica fiscale, il ravvedimento operoso non poteva essere utilizzato.

In ordine alle sanzioni, prima delle modifiche, si doveva applicare, in caso di utilizzo del ravvedimento operoso, la stessa misura sanzionatoria del 3,75%, sia che erano decorsi solo 31 giorni e sia che il contribuente regolarizzava la propria posizione con ravvedimento operoso entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di commissione della violazione.

Più giusta, da oggi, quindi la graduazione delle sanzioni rapportate al periodo di ritardo ai fini di avvalersi del ravvedimento operoso.


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