L’art. 2 del D.Lgs. che revisiona il sistema della riscossione, in attuazione della Legge 23/2014 (delega fiscale), ha modificato favorevolmente le regole sulla rateazione.
Le nuove possibilità di rateazione più lunghe riguardano gli avvisi bonari e gli istituti deflattivi del contenzioso, ossia l’ accertamento con adesione, l’ acquiescenza, la conciliazione giudiziale e la mediazione tributaria,
Per gli avvisi bonari che richiedono un pagamento non superiore a 5mila euro, la rateazione adesso si potrà ottenere in 8 rate trimestrali invece che in 6 rate, come è stato sino ad ora, con pagamento trimestrale della rateazione entro la fine di ciascun trimestre.
Restano invece fissate a 20 rate trimestrali il massimo della rateazione concedibile quando l’avviso bonario riporta un debito superiore a 5mila euro.
Stiamo parlando delle comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia delle Entrate, a seguito delle verifiche automatiche delle dichiarazioni fiscali, che quando siano pagati entro 30 giorni dalla notifica permettono di ottenere uno sconto sulla sanzione massima, pari a 1/3 (10% invece che 30%) per quanto riguarda i controlli sui versamenti (art. 36 bis) e di 2/3 (20% invece che 30%) per quanto riguarda i controlli sostanziali ex art. 36 ter.
Lo sconto si ottiene ugualmente se il contribuente decide di pagare a rate, semprechè la prima rata sia pagata entro 30 giorni dalla notifica e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Le rate successive alla prima vanno pagate, come in precedenza, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo rispetto alla precedente rata.
Le nuove disposizioni favorevoli alla rateazione riguardano gli avvisi di irregolarità inerenti:
- le dichiarazioni fiscali relativi all’anno 2014 ossia Unico Pf 2015, U50 2015, U60 2015, U60bis 2015, 770/2015;
- le dichiarazioni fiscali relativi all’anno 2013 ossia Unico Pf 2014, U50 2014, U60 2014, U60bis 2014, 770/2014;
- i redditi soggetti a tassazione separata relativi all’anno 2012 (come il trattamento di fine rapporto o arretrati da lavoro dipendente);
- gli altri redditi a tassazione separata diversi dai precedenti relativi all’anno 2013.
Per gli istituti pre-contenzioso, quando definiti, la rateazione resta ferma a 8 rate trimestrali per importi fino a 50mila euro, sale invece da 12 a 16 rate trimestrali per importi definiti superiori a 50mila euro.
Con la Riforma infine è possibile chiedere la rateazione per:
- l’acquiescenza all’accertamento;
- l’avviso di liquidazione per decadenza dai benefici prima casa e piccola proprietà contadina;
- gli avvisi di accertamento di imposta di registro per occultamento di pagamenti ricevuti (in nero);
- gli avvisi di rettifica e liquidazione relativi alle dichiarazioni di successione.