Partono oggi i nuovi requisiti per il raddoppio dei termini per l’accertamento.
La denuncia penale esperita dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate deve essere presentata entro i termini ordinari per l’accertamento: 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, 31 dicembre del 5° anno successivo al periodo di imposta da accertare se per lo stesso periodo non è stata presentata la dichiarazione dei redditi.
La nuova disposizione relativa al raddoppio dei termini per l’accertamento, stabilite dal D.L. n. 128/2015 (all’ art. 2) ha previsto due regimi momentanei:
- Il regime ordinario che viene applicato per gli atti di rettifica o provvedimenti notificati a partire dal 3 settembre 2015 dispone che il raddoppio dei termini dell’accertamento tributario nei casi di reati tributari non è valido quando l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza non trasmettono la segnalazione di reato entro 4 anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e 5 anni in caso di omessa dichiarazione dei redditi).
- Il regime transitorio invece permette il raddoppio dei termini a determinate condizioni. Tutela infatti l’ accertamento notificato entro il 2 settembre 2o15. Sono escluse dalla norma prescrittiva gli avvisi di accertamento, gli avvisi di irrogazione delle sanzioni e di ogni atto impugnabile quando notificati al contribuente entro il 2 settembre 2015.