Il legislatore triplica la misura degli interessi legali che saranno aumentati dallo 0,1% annuo, misura applicabile per l’anno 2017, allo 0,3%, con effetto dal 1° gennaio 2018. Sarà perciò più pesante ed oneroso il costo del ravvedimento, ma non solo dato che sarà più oneroso pagare in ritardo le somme dovute dai contribuenti all’erario.
Si ricorda che il ravvedimento operoso è uno strumento atto a favorire il contribuente nel mettersi in regola autonomamente con il Fisco prima che la violazione venga accertata e notificata a seguito di controlli formali da parte dell’Amministrazione tributaria.
La misura dello 0,3% annuo è disposta dall’articolo 1 del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 292 del 15 dicembre 2017.
La nuova misura è stata determinata in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d’inflazione annuo registrato. Di conseguenza, è stato revisionato l’attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici. È perciò stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice civile è fissata allo 0,3% con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti del 2017, con il ravvedimento previsto per il 2018 per gli interessi legali, si dovranno quindi applicare le due misure, dello 0,1% fino al 31 dicembre 2017 e dello 0,3% dal 1° gennaio 2018.
Caso applicativo:
Ecco un chiaro esempio che funge da caso applicativo di un contribuente che non esegue il versamento del saldo IMU 2017, in scadenza il 18 dicembre, per 12.000 euro.
Nel caso in cui lo stesso contribuente esegua il versamento il 17 gennaio 2017, avvalendosi del ravvedimento breve entro 30 giorni, si dovrà applicare la sanzione del 15%, che si riduce a un decimo del minimo, cioè all’1,5 per cento.
Inoltre, lo stesso soggetto contribuente sarà tenuto a pagare pure gli interessi legali dello 0,1% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento (sino al 31 dicembre 2017) e dello 0,3% a partire dal 1° gennaio 2018, fino al giorno in cui paga avvalendosi del ravvedimento.