Proventi e Oneri Straordinari eliminati dal bilancio

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DOVE ANDRANNO GLI EX PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI NEL BILANCIO 2017

Il principio contabile OIC 12 è stato profondamente revisionato a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 139/2015. Queste modifiche hanno portato alla cancellazione della sezione relativa ai proventi ed oneri straordinari nel conto economico civilistico.

L’Organismo Italiano di Contabilità ha provveduto ad attribuire una diversa collocazione alle voci che precedentemente si collocavano all’interno della sezione straordinaria. Questo almeno relativamente a quelle voci per le quali è possibile identificare in via preventiva la loro natura straordinaria, mentre sarà necessario provvedere ad una riallocazione nelle varie voci che compongono il conto economico al momento della sua redazione sulla base dell’evento dal quale deriva il componente di reddito in oggetto.

Nell’analisi fatta dall’OIC, all’interno della voce A5 del conto economico, denominata “altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio” sono stati inseriti:

  • i rimborsi assicurativi riguardanti i furti o ammanchi di beni relativi alle disponibilità finanziarie, al magazzino e ai cespiti vari;
  • le liberalità in danaro o in natura che non si configurano in contributi in conto esercizio.

Il documento include inoltre nella voce sopra citata le plusvalenze generate a seguito:

  • di conferimenti di aziende e di rami di aziende, le fusioni, le scissioni e altre operazioni straordinarie;
  • di operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
  • di alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali all’attività produttiva.

Nella sezione C, in relazione ai proventi finanziari, vengono imputate le cessioni di partecipazioni e titoli a reddito fisso, in particolare alle voci C15) “proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime” e C16.b) “da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni”.

Tra i principali costi da classificare nella voce B14 “oneri diversi di gestione” troviamo:

  • le minusvalenze originate dai conferimenti di aziende, dalle fusioni, dalle scissioni, da altre operazioni straordinarie;
  • le minusvalenze conseguenti a operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
  • le minusvalenze generate dall’alienazione di immobili civili e di altri beni non strumentali all’attività produttiva;
  • gli oneri sostenuti per multe e ammende, le quali sono state causate da fatti estranei alla gestione.

Per altre voci, come possono essere i furti e gli ammanchi sarà chi redige il bilancio a stabilire se siano riferibili a disponibilità finanziarie, magazzino, cespiti, ecc non potendo procedere con una loro classificazione a priori.

di Marco Baldin

proventi e oneri straordinari non esistono in bilancio

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