La proroga per i versamenti derivanti da UNICO e’ ufficiale.
il DPCM di rinvio è alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua successiva pubblicazione.
Il Premier “Enrico Letta” ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze “Fabrizio Saccomanni”, a breve firmeranno il decreto che proroga i versamenti derivanti da UNICO 2013 “esclusivamente per i contribuenti soggetti agli studi di settore“.
Il rinvio dei versamenti, riguarda esclusivamente i contribuenti che sono tenuti ad effettuare “i pagamenti derivanti da Unico entro il 17 giugno 2013” e che esercitano attività economiche per le quali è stato predisposto il relativo studio di settore, sempreché non dichiarino ricavi superiori a 5.164.569 euro.
Con la concessione della proroga tali soggetti potranno effettuare i versamenti entro l’8 luglio 2013 senza maggiorazioni ed entro il 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,40%.
La proroga riguarda anche coloro che dovranno dichiarare redditi imputati per trasparenza (art. 5, 115 e 116 del TUIR) da soggetti per i quali è stato elaborato il relativo studio di settore, quali i soci di società di persone nonchè di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza.
Non slittano i termini ordinari di versamento per coloro che non sono interessati agli studi di settore.
Soggetti per i quali «non opera» la proroga.
- I nuovi termini di versamento, che ricordiamo sono l’8 luglio 2013 (in luogo del 17 giugno 2013) e il 20 agosto 2013 ( in luogo del 16 luglio 2013), non riguardano quei soggetti IRES, anche soggetti a studi di settore, i cui termini di versamento in via ordinaria erano già previsti dopo il 17 giugno 2013.
Ed ancora rimangono fermi al 17 giugno 2013 i termini per i versamenti dei seguenti soggetti:
- I contribuenti persone fisiche che non esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, e quei soggetti che ricadono nel regime dei minimi, nonché i titolari di reddito agrario quali imprenditori agricoli ed infine i contribuenti soggetti ai parametri, ai sensi dell’art. 3 comma da 181 e 187 della Legge n. 549 del 28/12/1995.
La proroga per i contribuenti soggetti all’applicazione degli studi di settore, opera anche per altri versamenti che derivano dalla dichiarazione annuale dei redditi come:
– la cedolare secca.
– i contributi previdenziali INPS di commercianti ed artigiani per l’eccedenza sul minimale.
– i contributi previdenziali INPS dovuti alla Gestione Separata INPS, da commercianti, professionisti ed artigiani.
– il saldo IVA 2012.
– L’adeguamento eventuale agli studi di settore.
– il diritto camerale dovuto per l’iscrizione al Registro Imprese.
– le imposte sul patrimonio all’estero IVIE E IVAFE.
In caso di rateazione si avrà solo lo spostamento della prima rata e non delle successive:
Chi vuole versare le imposte in 6 rate a partire dall’8 luglio 2013 dovrà pagare le successive entro il 16 luglio, 20 agosto, 16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre 2013.
Chi vuole versare la prima rata il 20 agosto 2013, potrà rateizzare gli importi da pagare in sole 4 rate a partire dal 20 agosto 2013, e le successive entro il 16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre 2013.
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