Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 59327, pubblicato il 14/04/11 ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244, in riferimento all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila (Elenco clienti e fornitori o spesometro), ha prorogato al 30 giugno i termini di rilevazione delle operazioni per le quali non ricorre “l’obbligo di emissione della fattura”, stabilito al I maggio 2011 con provvedimento prot. 184182 del 22 dicembre 2010.
LA PROROGA IN COMMENTO DISPOSTA IL 14 APRILE è occorsa per consentire, AGLI OBBLIGATI, i necessari adeguamenti tecnici connessi all’adempimento.
IL NUOVO PROVVEDIMENTO ha modificato il punto 2.5 del provvedimento del 22 dicembre 2010 che prevedeva, l’esclusione dall’obbligo di rilevazione delle operazioni, per le quali non occorre l’emissione della fattura, effettuate fino al 30 aprile 2011, stabilendo che l’esclusione operi fino al 30 giugno 2011.
Si aggiunge che con il provvedimento del 22 dicembre è stata data attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila, introdotto dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 art.21 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122 e sono stati individuati i soggetti obbligati alla comunicazione, l’oggetto della comunicazione, i relativi elementi ed i termini di trasmissione, oltre che le relative modalità.
IMPORTANTE
Nel provvedimento del 22 aprile è previsto che l’obbligo si estende anche a tutti i soggetti passivi relativamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario/committente, o al cedente/prestatore, superano o eguagliano la soglia dei 3.000 euro (per le operazione soggette a fatturazione) e dei 3.600 euro (per le operazioni non soggette a fattuazione).
Per fare un esempio pratico l’obbligo di rilevazione e comunicazione cade non solo in capo al soggetto IVA cedente o prestatore ma anche in capo al soggetto IVA cessionario o committente, con ovvia esclusione degli acquirenti privati.
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Quindi ricostruendo la mappa della nuova normativa:
- l’obbligo della rilevazione ai fini della comunicazione cade sia in capo ai soggetti IVA CEDENTI O PRESTATORI sia in capo ai soggetti IVA ACQUIRENTI O COMMITTENTI, INSOMMA SIA AI VENDITORI CHE AI COMPRATORI, con ovvia eccezione degli acquirenti privati.
- il suddetto obbligo decorre dal 1 gennaio 2011 per i soggetti IVA per operazioni soggette a FATTURAZIONE non inferiori a 3000 euro imponibili;
- il suddetto obbligo decorre dal 30 giugno (con la proroga in commento) per i soggetti IVA e per le operazioni soggette ad iva ma non a fatturazione non inferiori a 3600.
- tale obbligo si riferisce come detto solo alla necessità della rilevazione delle operazioni soggette a comunicazione che dovrà essere inviata il 30 aprile 2012.
Ripetiamo che per il solo anno 2010 il limite soggetto ad obbligo di comunicazione è di euro 25.000 solo per le operazioni soggette ad IVA e a fatturazione e l’elenco dovrà essere spedito telematicamente il 31-10-2011.
Quindi attenzione SOPRATTUTTO per i venditori di auto, e di ogni altro cedente o acquirente di beni di importo non inferiore a 25.000 ( con esclusione degli immobili) poste in essere nell’anno 2010 in quanto dovranno compilare e spedire l’elenco clienti/fornitori il 31 ottobre c.a..
Si ricorda, in tutti i casi, di farsi consegnare nel momento della vendita o dell’acquisto, il documento identificativo dell’acquirente o del venditore, il tesserino del codice fiscale o l’attribuzione della partita iva e la visura camerale nel caso di società ai fini della conservazione in apposito schedario da consegnare all’intermediario in prossimità della scadenza.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010 n. 122 (art. 21).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 23,
24 e 25)
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e 3).
Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 [Art. 4, primo comma,
lettere a) e b) e art. 7].
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 184182 del 22 dicembre
2010.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010 n. 122 (art. 21).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 23,
24 e 25)
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e 3).
Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 [Art. 4, primo comma,
lettere a) e b) e art. 7].
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 184182 del 22 dicembre
2010.