Proroga al 12 giugno relativamente alle Comunicazioni IVA

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È stata prorogata la data relativa ai flussi di comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA in scadenza prevista per il 31 maggio 2017. La proroga e la nuova scadenza è slittata al 12 di giugno 2017. Il Ministero dell’Economia e delle Finanza ha annunciato che un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima emanazione conterrà la comunicazione ufficiale inerente la tanto auspicata proroga al 12 giugno 2017.

L’invio delle comunicazioni IVA è stato previsto dal decreto fiscale 193/2016 collegato alla legge di stabilità 2017; in data 27 marzo 2017 è stato approvato il Provvedimento con il modello e le istruzioni ed il 4 maggio è stato messo a disposizione il software per la compilazione e il controllo dei file. L’Agenzia mette inoltre a disposizione istruzioni e assistenza per contribuenti e intermediari, tutti reperibili sul sito istituzionale  www.agenziaentrate.it. Il 19 aprile 2017 è avvenuto il seguente aggiornamento del documento “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione” della sezione “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017” per eliminare i refusi relativi alla descrizione degli elementi informativi “CreditoAnnoPrecedente” e “ImportoACredito” e  per spiegare in modo più chiaro l’utilizzo e la struttura dei seguenti elementi informativi: • “CodiceFiscaleDichiarante” dell’intestazione • “CFDichiarante” del frontespizio • “CodiceFiscaleSocieta” • “FirmaDichiarazione” • “FirmaIntermediario” • “Comunicazione”. In data 12 maggio 2017 è avvenuto l’aggiornamento del documento “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture” della sezione “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017” per eliminare il refuso a causa del quale le bollette doganali erano indicate fra i documenti del blocco DTE – Dati relativi alle fatture emesse, invece che nel blocco DTR – Dati relativi alle fatture ricevute.

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