Necessaria la proroga del 730 al 10 giugno 2013, molti ne sono i motivi: congelamento IMU sulla prima casa e difficoltà nel reperimento dei CUD INPS, che da quest’anno non sono stati spediti al domicilio dei contribuenti.
La scadenza per la presentazione del modello 730 2013 ad un centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato è stata prorogata al 10 giugno 2013.
La proroga del 730 si è resa necessaria per le tante complessità che il nostro Paese cagiona senza motivi. Come la decisione di non inviare i CUD a pensionati e disoccupati, senza neanche darne comunicazione diretta.
Lo ha previsto un DPCM con cui l’esecutivo ha accettato l’appello di proroga del 730, inviato sabato scorso dalla Consulta dei Caf, che faceva presente come in 100mila 730 era stato utilizzato il credito risultante dallo stesso per pagare la prima rata dell’ IMU sulla prima casa, poi sospesa dal DL 54/2013 IMU CIG.
La proroga del 730 al 10 giugno 2013, rispetto alla originaria scadenza prevista per il 31 maggio 2013, darà più tempo a CAF e professionisti abilitati di reinviare i modelli 730 modifato senza dover aspettare il 25 10 2013 per presentare il modello 730 integrativo chiedendo il rimborso di quanto pagato.
Tale possibilità ovviamente è data solo a quei contribuenti che avevano già inviato la dichiarazione tramite un caf o un professionista abilitato.
Non possono far nulla invece coloro che hanno presentato il modello 730 direttamente al datore di lavoro entro il 15 maggio 2013.
Inoltre per la prima volta quest’anno l’INPS ha inviato, con una decisione discutibile, i cud solo tramite supporti telematico. Anziani e non utilizzatori di internet, hanno dovuto fare i salti mortali per capire dove recuperare il CUD/2013.
Oltretutto molti contribuenti, come ad esempio, coloro che hanno ricevuto indennità di disoccupazione non sapevano nemmeno di dover ricevere il CUD, e quando negli altri anni arrivava a domicilio chiaramente si preoccupavano di farlo controllare ad un professionista.
In tali casi quest’anno ci saranno molte dichiarazioni omesse ma dovute, per le quali, in ogni caso il contribuente potrà sempre opporre la mancata comunicazione di qualsiasi notizia in riferimento alla necessità di reperire autonomamente il CUD per compilare la dovuta dichiarazione dei redditi.