Infinite Sentenze abbiamo commentato in riguardo al presupposto impositivo dell’IRAP che ha basato l’obbligo del tributo per buona parte “sulla presenza di un’autonoma organizzazione del contribuente-professionista”.
Rivisto, invece in un certo senso, il contenuto logico di tutta una giurisprudenza …. dalla Sentenza della Corte di Cassazione del 27 settembre 2011 n. 19688, la quale <<riscrive e circoscrive il concetto di autonomia organizzazione e lo ridimensiona o lo allarga…>> (dipende dalla visuale), dando ragione all’Agenzia delle Entrate sull’accertamento emesso nei confronti di alcuni professionisti (che volevano invece essere esimenti dal tributo), laddove esista un sia pur minimo assetto organizzativo.
E’ il caso di tre liberi professionisti, due commercialisti e un avvocato, che sebbene ognuno non avesse una “organizzazione autonoma”, insieme, invece, ne possedevano una minimale. ( I giudici di legittimità contro le sentenze di I e II grado hanno dato ragione, quindi, all’Amministrazione finanziaria, affermando che la mancanza dell’autonomia personale, non preguidica il riscontro della presenza di una organizzazione sia pur appunto minima).
Insomma in tema di IRAP si procede caso per caso, contribuente per contribuente e non si ha ancora nulla di “concettualmente” definitivo ed è per questo che è bene muoversi con una certa cautela.
Si ricorda:
1) Che sempre la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 8574 del 2011 affermava che il lavoratore autonomo, che esercitava la professione libera con abitualità, regolarità, sistematicità e ripetitività non era tenuto al pagamento dell’IRAP.
2) Che la Sentenza n. 10271/2011 aveva dato ragione al professionista, con studio in affitto, e gli aveva fatto rimborsare l’IRAP pagata.
3) Che la Sentenza n. 24953 del 2010 affermava l’esenzione IRAP di un medico di base che possedeva uno studio con attrezzature che costituivano solo il minimo occorrente per l’esercizio della professione stessa.
4) Che la sentenza n. 16340 aveva affermato che sono esenti dall’IRAP i piccoli imprenditori che operano senza collaboratori e solo con le indispensabili attrezzature.
E ce ne sarebbero tante altre in tema…
Il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini dell’imponibilità IRAP, il cui accertamento spetta al giudice sia di merito, che di legittimità laddove sia motivato, ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non dipenda quindi da strutture organizzative riferibili ad altri sia per responsabilità che per interesse…
Secondo il nostro modesto parere è proponibile e vincente il contenzioso per il rimborso dell’IRAP, laddove si è certi di non avere un’autonoma organizzazione che si interseca con un insieme di mezzi e attrezzature tali da produrre
“ulteriore reddito” rispetto a quello scaturente dal solo lavoro personale del professionista stesso.
Difatti l’IRAP, per sua natura e nascita, colpisce il prodotto del capitale investito, in termini di maggior reddito, e quindi anche il maggior prodotto di uno studio organizzato con mezzi e attrezzature notevoli e tali da creare maggiori volumi rispetto a quelli che si sarebbero realizzati senza questa organizzazione.