Contabilità dal 2017 semplificate con principio di cassa … addio alle fatture da ricevere o emettere (sia vere che false) eccetto opzione per ordinaria.
La Legge di bilancio 2017 modifica, con decorrenza dal periodo di imposta 2017, il regime di tassazione delle contabilità semplificate ; per la determinazione del reddito sarà applicabile non più il principio di “competenza” (che risulterà destinato alle sole contabilità ordinarie), ma il principio “di cassa”.
Costi e ricavi potranno concorrere alla formazione del reddito solo se pagati o incassati nel periodo di imposta. Quindi addio alle fatture da ricevere o da emettere a meno che non si passa in ordinaria …
Regime transitorio – In considerazione del diverso criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito, sono introdotte delle disposizioni analoghe a quelle previste per l’ingresso nel regime forfettario.
Rimanenze finali ante ingresso nel regime di cassa – E’ disposto che:
il reddito del primo anno di applicazione delle nuove regole (2017)
deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente (2016), secondo il principio di competenza (ciò perché con le nuove regole le “rimanenze” non avranno più alcun rilievo nella determinazione del reddito d’impresa)
NOTA BENE
Analogo discorso andrà applicato in futuro, in sede di eventuale ingresso nel regime di contabilità semplificata dal regime di contabilità ordinaria.
Al contrario, non andranno effettuati particolari operazioni nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata al regime forfettario (entrambi assoggettati a regime di cassa).
Criticità: l’irrilevanza delle rimanenze iniziali (quale componente negativo di reddito) può determinare una perdita nel 1° anno di applicazione, il cui recupero segue le regole e le limitazioni viste in precedenza.
Per i contribuenti minimi l’eventuale eccedenza di rimanenze rispetto ai ricavi costituiva un importo che andava dedotto dai ricavi dell’anno successivo; è possibile che il DM attuativo disponga nel merito.
PASSAGGIO DAL REGIME DI COMPETENZA REGIME DI CASSA
Al fine di “evitare salti o duplicazioni di imposizione”, nel caso si passi da un periodo d’imposta in cui si applicano le nuove regole previste per le imprese minori (art. 66 TUIR) ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa:
i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito
non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
SUGGERIMENTO: in sostanza si deve, in ordine temporale:
in primo luogo:
guardare al periodo precedente e determinare il reddito con le regole proprie di tale periodo
secondariamente: in relazione alle componenti che non hanno rilevato nel periodo precedente, se si transita dal regime:
ordinario a quello dei minimi: sono comunque imponibili/deducibili nel periodo successivo
dal regime dei minimi a quello ordinario Iva: sono rilevanti sempre secondo il principio di cassa.
ESEMPIO
Il sig. Verdi, agente di commercio, applica il regime di cassa dal 2017.
Riceve provvigioni per €. 8.000 di competenza del 2016 ma percepiti nel 2017, primo anno di applicazione del regime di cassa. In tal caso:
le provvigioni vanno dichiarate nell’anno 2016 e non nel 2017
con obbligo di emissione della fattura in quest’ultimo periodo (art. 6 Dpr 622/72).
ESEMPIO
Il sig. Bianchi, commerciante, nel 2017 è entrato nel regime di cassa.
Nel caso nel 2018 opti per il regime ordinario, non può assumere come esistenze iniziali le merci in rimanenza al 31/12/2017, in quanto nell’anno di applicazione del regime di cassa il costo sostenuto per l’acquisto delle stesse è stato integralmente dedotto (principio di cassa).
Le rimanenze finali e la fuoriuscita dal regime – La CM 7/2008 (in relazione ai contribuenti minimi) aveva chiarito che “le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto, e quindi dedotto, nel corso dell’applicazione delle regole del regime non dovranno assumere rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime dei minimi in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal TUIR. Diversamente qualora con riferimento alle merci in rimanenza non è stato effettuato il relativo pagamento le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza”. Quindi, le rimanenze, ove non ne sia stato effettuato il pagamento, rilevano come esistenze iniziali nel periodo di fuoriuscita dal regime.
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