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Presunzioni bancarie retroattive secondo l'IRDCEC.

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#pinomerola

L’IRDCEC censura  le presunzioni bancarie retroattive a professionisti e piccoli imprenditori.

Già appurata l’illegittimità delle presunzioni bancarie a carico degli autonomi e professionisti, ora si pone la questione costituzionale della loro possibile retroattività, in ogni caso censurata dall’Istituto di Ricerca prima della decisione della Corte Costituzionale.
Con la circolare n. 39/2014 del 4 agosto 2014 l’ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, pone seri dubbi sulla legittimità delle presunzioni bancarie retroattive esperite nei confronti di professionisti e piccoli imprenditori.
La circolare dell’Istituto arriva quasi contestualmente alla circolare n. 25 del 2014 emessa dall’Agenzia delle Entrate, con cui le sedi periferiche sono state invitate «al cauto utilizzo» delle presunzioni bancarie  nei confronti di professionisti e piccoli imprenditori.
Seri dubbi quindi sulla legittimità delle presunzioni bancarie retroattive a carico dei possessori di reddito di lavoro autonomo, in vista della pronuncia della Corte Costituzionale che dovrà avvenire a stretto giro.
Gli artt. 32 e 51 rispettivamente del DPR 600/73 e DPR 633/72, in merito alle PRESUNZIONI BANCARIE si riferiscono solo ai «ricavi» e quindi non ai compensi professionali o autonomi.
Tale evenienza portava a ritenere che le presunzioni bancarie non potessero essere attivate nei confronti dei lavoratori autonomi.
La Legge n. 311/2004, che recita espressamente la dicitura “compensi” toglie qualsiasi dubbio  in ordine all’applicabilità delle presunzioni bancarie per gli autonomi (professionisti con cassa e senza cassa) e con essa  si sono aperte varie perplessità sulla decorrenza delle presunzioni bancarie a carico dei professionisti; in particolare sull’illegittimità delle presunzioni bancarie retroattive.
In merito alla mancanza di legittimità della retroattività  delle presunzioni bancarie a carico degli autonomi si è espressa più volte la Corte di Cassazione(cfr. Cass. n. 11750 e n. 22179 del 2008).
Ma successivamente con l’ ordinanza di rimessione della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, avrebbe dovuto esprimersi la Corte Costituzionale, in quanto la CTP ha invece ritenuto legittime le presunzioni bancarie retroattive contro professionisti e autonomi.
L’Organo supremo costituzionale con la pronuncia del 2011, precisamente  la n. 318  ha dichiarato l’inammissibilità della decisione per difetto di motivazione.
La CTR di Roma, con la DECISIONE n. 27/29/13, ha ancora ritenuto legittime le presunzioni bancarie retroattive attivate nei confronti di professionisti da cui ha preso spunto  la qui commentata circolare n. 39 dell’Istituto di ricerca.
Il motivo principale per cui le presunzione bancarie retroattive, secondo la CTR ROMANA,  vengono ritenute ammissibili consiste nel corretto iter procedurale della contesa, sostenuto solo formalmente quindi dalla regolare procedura legale del controllo  da  presunzioni bancarie retroattive.
L’IRDEC PRENDE ASSOLUTE DISTANZE DA TALE ASSUNTO E  ritiene palesemente illegittime e non rispondente a realtà le motivazioni della CTR di Roma.
Si attende ad ogni buon conto la decisione della Corte Costituzionale, già discussa in camera di consiglio in data 11 giugno 2014, che a breve conosceremo….
G.A.Merola

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