In Gran Bretagna ed in tutto il mondo anglosassone il Prestito Ipotecario vitalizio o “Reverse Mortgage” ha conosciuto, negli ultimi tempi, una diffusione ed uno sviluppo senza precedenti, pensato e destinato a persone fisiche con più di 60 anni di età con un titolo di proprietà su un immobile residenziale, in particolare a pensionati. Nonostante il vantaggio di non pagare immediatamente le rate di rimborso del prestito contratto, tale disciplina comporta una riduzione del valore del mercato dell’immobile.
Dunque, si tratta di un prestito di medio-lungo termine che non prevedere un esborso e la restituzione delle rate nel breve periodo ma, anzi, la disponibilità del capitale è immediata, a fronte del differimento dell’adempimento delle rate. Si tratta di una forma di finanziamento che consente al proprietario di età superiore a 60 anni di convertire parte del valore dell’immobile in un prestito, senza prevedere il pagamento delle rate per tutta la vita del mutuatario. ABI e le Associazioni dei Consumatori, di concerto, hanno promosso il rilancio del prodotto creditizio.
Il 23 dicembre 2015 il Ministro dello Sviluppo Economico ha siglato il regolamento che definisce le direttive di attuazione del prestito ipotecario vitalizio, rinviando al dettato contenuto nella legge del 2 aprile 2015, n. 44 e viene a precisare le modalità e i criteri di erogazione del finanziamento, i metodi di pagamento, l’importo del prestito, le spese e gli interessi capitalizzati annualmente. Per quanto concerne i benefici derivabili dalla sottoscrizione di questo prodotto creditizio, al proprietario di età superiore a 60 anni è offerta la possibilità di convertire parte del valore dell’immobile di proprietà in un prestito, senza prevedere il pagamento delle rate per tutta la vita del mutuatario.
Gli interessi e le spese relative sono in generale rimborsati alla data di decesso del mutuatario anche se può essere concordata la possibilità di rimborsare ratealmente gli interessi. Allo scadere del debito, gli eredi (nel caso il proprietario non decida di rimborsare anticipatamente il finanziamento) hanno l’opzione di:
a) estinguere il debito nei confronti dalla Banca e liberare l’immobile dall’ipoteca;
b) vendere l’immobile ipotecato;
c) lasciare che la Banca mutuataria venda l’immobile secondo criteri di mercato.
E’ previsto un “periodo di riflessione a favore degli eredi” per la gestione della vendita dell’immobile al verificarsi dell’evento che comporta il rimborso degli importi dovuti per il prestito.