In materia del criterio di computo dei redditi, occorre fare una distizione tra prestazioni di invalidità civile ed assegno sociale.
Nelle moderna democrazia, ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione italiana, si è affermato il principio della protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche.
I soggetti destinatari che possono accedere alla protezione dell’invalidità civile sono tutti i mutilati, gli invalidi civili, i ciechi, i sordi.
Il riconoscimento della prestazione di invalidità civile prende avvio con la presentazione della domanda di accertamento sanitario da parte del soggetto richiedente ed interessato, al fine di verificare il grado di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap.
A seguito di controlli, in caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, è necessario inviare telematicamente i dati socio-economici e reddituali per ottenere le prestazioni economiche.
Nel computo dei redditi, per le prestazioni di invalidità civile devono essere calcolati tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata, a prescindere dall’anno di competenza (criterio di cassa).
La stessa sentenza sancisce che per la determinazione reddituale, “devono essere considerati anche gli arretrati, purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge, non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
Gli arretrati devono essere computati non nel loro ammontare complessivo, ma sulla base dei ratei maturati per ciascun anno di competenza, per quanto concerne il calcolo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile, come sancito dal Messaggio INPS 25 luglio 2017, n. 3098.
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