La Risoluzione n. 151/E pubblicata in data 13 dicembre 2017 ha fornito chiarimenti in merito al quesito posto da alcune in merito alla corretta modalità di tassazione degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, con specifico riferimento alle ipotesi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione sia da ritenersi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione.
In particolare, le amministrazioni hanno richiesto all’Amministrazione fiscale se le retribuzioni di risultato relative agli anni 2013, 2014 e 2015, erogate nel corso del 2017, siano da assoggettare a tassazione separata.
La stessa Amministrazione tributaria ha richiamato l’art. 17, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), il quale prevede che l’imposta sugli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente” si applichi separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta.
La stessa Risoluzione ha riportato la precisazione in merito alla nozione di emolumenti arretrati dato che devono essere ricomprese tutte quelle somme che derivano da prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti in ritardo per effetto delle seguenti situazioni:
- di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze, di provvedimenti amministrativi etc.
- quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che inibiscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti di imposta.
Lo stesso dettato legislativo contenuto all’art. 17, comma 1, lett. b) indica tassativamente quali debbano essere le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente, tardivamente corrisposti, possono fruire del particolare regime della tassazione separata.
Sono soggetti a tassazione separata gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti…”.
Nel fornire ulteriori chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive.
Nel caso oggetto di istanza dato che nel 2017 siano erogate retribuzioni di risultato relative agli anni 2013, 2014 e 2015, si ritiene che la tassazione separata sia applicabile alle retribuzioni relative agli anni 2013 e 2014.
Per quella relativa al 2015 occorre valutare se ricorrano le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.