Presentazione UNICO 2014: omesso dopo il 29 dicembre 2014.

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Modello UNICO 2014 inviato dopo il 30 settembre 2014, omesso e/o integrativo.

Siamo a dieci giorni dalla scadenza del termine per l’invio modello UNICO 2014 750 760 E 760 BIS: la presentazione telematica dei modelli UNICO 2014 E U50 U60 E U60 BIS deve essere effettuata entro MARTEDI’ 30 settembre 2014. Entro lo stesso termine è possibile avvalersi del “ravvedimento operoso per imposte inpagate nel 2013”

In particolare, entro lo stesso termine del 30 settembre sarà possibile regolarizzare tramite ravvedimento operoso:

– l’infedele presentazione telematica dei modelli UNICO 2014 relativi al 2013;
– l’omessa effettuazione di pagamenti di imposte relative ad UNICO 2013 e non versate nell’anno 2013;
– l’insufficiente o tardivo versamento di imposte relative ad UNICO 2013 e non versate nell’anno 2013.

Affinché il ravvedimento operoso dei versamenti derivanti da UNICO 2013 sia valido dovranno corrispondersi oltre all’imposta non versata anche sanzioni e interessi al saggio legale calcolati sull’importo originario e per i giorni effettivi di ritardo.

Presentazione di UNICO oltre il 30 settembre 2014.

L’omessa presentazione del modello UNICO 2014 nel termine ordinario del 30 settembre 2014 potrà essere regolarizzata mediante ravvedimento operoso, entro il 29 dicembre 2014 (ossia entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione). In questo caso bisognerà versare una sanzione pari a 25 euro (1/10 di euro 258) ─ per ogni modello omesso ─ con il codice tributo “8911” anno 2014 da indicare alla sezione erario del modello  F24. La predetta sanzione dovrà essere pagata per ciascuna dichiarazione presentata oltre il termine ordinario; ma non oltre il 29 dicembre 2014.

Ad esempio se l’UNICO inviato nei 90 giorni riguarda una impresa individuale dovranno essere versate 75 euro di sanzione per la dichiarazione dei redditi, per la dichiarazione IVA e per la dichiarazione IRAP.

Presentazione di nuovo UNICO correttivo e integrativo dopo invio del primo UNICO avvenuto il 30 settembre 2014 per correggere ad esempio importi errati.

Se la dichiarazione UNICO è stata presentata entro il termine del 30 settembre 2014, e solo successivamente all’invio ci si accorge che sono stati indicati dati errati, invece di  procedure all’annullamento dell’invio effettuato l’intermediario o il contribuente potrà compilare una nuova dichiarazione  “correttiva” o “integrativa” rispetto alla prima già prodotta.

Si potrà elaborare quindi un nuovo UNICO « correttivo » entro il termine del 30 settembre, se non ancora trascorso, o «integrativo» oltre il termine medesimo e fino alla data di presentazione del prossimo modello UNICO 2015. (Ossia entro il 30 SETTEMBRE  2015 se a favore – entro il 30 settembre 2018 se a sfavore del contribuente – quando il modello UNICO sia stato presentato il 30 settembre 2014  ma bisogna rettificarlo, mentre se è stato omesso non si può andare oltre il 29 dicembre 2014 per non considerarlo omesso).

Per inviare un modello UNICO 2014 correttivo o integrativo si deve procedere come appresso:

Compilare la nuova dichiarazione UNICO barrando la casella “correttiva”, se non sono scaduti i termini di presentazione ordinaria del 30 settembre 2014, oppure integrativa se la nuova dichiarazione UNICO sarà inviata successivamente al termine del 30 settembre 2014. 

Se il MODELLO UNICO invece è relativo ad un anno precedente, la dichiarazione UNICO telematica dovrà essere compilata sui modelli approvati per la stessa annualità (modello UNICO 2012 UNICO 2011 e così via). Dopo aver predisposto il nuovo modello UNICO corretto in ogni sua parte, bisogna inviarlo senza riferimenti rispetto al MODELLO precedentemente inviato. Il modello UNICO 2014 correttivo nei termini o integrativo “parziale” prevede sempre la sostituzione dell’intera certificazione

Omessa presentazione della dichiarazione UNICO 2014.

Il caso trattato in precedenza riguarda la presentazione del modello UNICO 2014 nel termine del 30 settembre 2014, che poi viene sostituito tramite un nuovo modello correttivo o integrativo.

Completamente diversa è invece l’ipotesi di OMESSA PRESENTAZIONE del MODELLO UNICO entro il 30 settembre 2014. Tale violazione potrà essere sanata inviando il modello UNICO 2014 entro il 29 dicembre 2014.

Oltre il termine dei 90  giorni (oltre il 29 dicembre 2014) scatta, senza alcuna possibilità di remissione, la violazione di omessa presentazione del modello UNICO 2014.

Nel caso invece di presentazione entro i termini, ma di modello errato, si può presentare come detto una dichiarazione integrativa anche oltre tale termine del 29 dicembre che poi vedremo. 

L’omessa presentazione del modello UNICO avviene anche quando, oltre alla mancata presentazione, nella fattispecie nella quale la presentazione della dichiarazione è espressamente considerata omessa o nulla:

  • Modello UNICO 2014 presentato con ritardo superiore a 90 giorni. In tal caso il MODELLO UNICO 2014 è considerato omesso, ma costituisce in ogni caso titolo per la riscossione delle IMPOSTE dichiarate.

Per l’omessa presentazione del modello UNICO, è prevista una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 Euro. Se non sono dovute imposte è  comunque prevista una sanzione da 258 Euro a 1.032 Euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati.

Mancata presentazione della dichiarazione UNICO 2014 ma con pagamento delle IMPOSTE DA ESSO DERIVANTI. In questa ipotesi l’Amministrazione ha precisato che si applica la sanzione fissa prevista dal D.Lgs. 471/97. E’ normale che la misura proporzionale della sanzione ha senso solo nell’ ipotesi che durante l’accertamento, siano contestati maggiori imposte rispetto a quelle corrisposte dal contribuente.u

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