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Presentazione Unico 2013 dopo la scadenza.

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#pinomerola

Il Modello UNICO quando inviato dopo il 30 settembre 2013, non si considera omesso se presentato entro 90 giorni da detto termine.

Ricordiamo che il 30 settembre 2013 è scaduto il TERMINE ORDINARIO per la presentazione del modello UNICO/2013, precisamente ai fini della presentazione telematica dei modelli:

– UNICOPF/2013 persone fisiche;

– UNICO/SP 2013 società di persone;

– UNICO/SC società di capitali ed enti non commerciali.

Entro la stessa scadenza era possibile effettuare il pagamento TRAMITE RAVVEDIMENTO OPEROSO di imposte  non versate l’anno scorso e derivanti da UNICO 2012. 

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Per le violazioni nella presentazione del modello UNICO 2013 bisognerà distinguere due casi diversi:

1) la mancata presentazione dell’UNICO 2013 nel termine ordinario del 30 settembre 2013, potrà essere sanata inviando la dichiarazione entro il 29 dicembre 2013; (DOPO TALE DATA LA DICHIARAZIONE SI CONSIDERA OMESSA SENZA ALCUNA POSSIBILITA’ DI RAVVEDIMENTO).

2) la presentazione dell’UNICO 2013 effettuata entro il termine ordinario “MA IN MANIERA ERRATA” che potrà essere INVECE sanata con una dichiarazione integrativa da inviare entro il 30/09/2014 “SE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE” o entro il 30/09/2017 “SE A FAVORE DELLO STATO”.

1.1 Presentazione UNICO oltre il 3o settembre 2013.

L’omessa presentazione telematica del modello UNICO/2013 entro il termine ordinario del 30 settembre 2013, potrà essere regolarizzata mediante ravvedimento operoso, INVIANDO IL MODELLO entro il 29 dicembre 2013 (ossia nei 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione) e versando la sanzione pari a 25 euro (1/10 di 258 euro) ─ per ogni modello omesso ─ con il codice tributo 8911 anno 2013 sezione erario. (esempio: per una impresa bisognerà versare 75 euro totali:  25 euro per la dichiarazione dei redditi, 25 euro per la dichiarazione IRAP, 25 euro per la dichiarazione IVA).

La predetta sanzione dovrà essere pagata per ciascuna dichiarazione presentata oltre il termine ordinario; ma entro il 29 dicembre 2013.

2.2. Nuova presentazione della DICHIARAZIONE DEI REDDITI integrativa dopo la spedizione entro il termine di una dichiarazione errata.

Se la dichiarazione è stata presentata nei termini, ma in modo sbagliato, invece dell’annullamento, l’intermediario o il contribuente potrà compilare una nuova dichiarazione UNICO/2013 “correttiva” o “integrativa” di quella già prodotta. Se ad esempio sono stati  commessi errori nella compilazione del modello  inviato ed accettato dall’Amministrazione Finanziaria, che quindi non hanno provocato lo scarto del documento, si potrà procedere ad un nuovo invio del modello integrativo oltre il termine ordinario. Per inviare un modello UNICO/2013 correttivo o integrativo si deve procedere come appresso:

– Compilare la nuova dichiarazione UNICO 2013 barrando la casella “correttiva”, se non sono scaduti i termini di presentazione ordinaria del 30 settembre 2013, oppure integrativa se la nuova dichiarazione è inviata successivamente al termine del 30 settembre 2013.

Dopo aver predisposto il nuovo modello corretto in ogni sua parte, bisogna inviarlo senza riferimenti a quello precedentemente inviato. Il modello UNICO/2013 correttivo nei termini o integrativo “parziale” prevede sempre la sostituzione dell’intera DICHIARAZIONE. Non è possibile quindi sostituire singoli righi del modello UNICO/2013.

Omessa presentazione della dichiarazione.

Il caso trattato in precedenza riguarda la presentazione del modello UNICO/2013 nel termine ordinario del 30 settembre 2013, che poi viene sostituito tramite un nuovo modello correttivo o integrativo.

RIEPILOGO:

La spedizione del modello oltre il termine dei 90  giorni (29 dicembre 2013)  fa scattare, senza remissione alcuna, la violazione di omessa presentazione del modello UNICO/2013.

Nel caso invece di presentazione entro i termini, ma di modello errato, si può presentare come detto una dichiarazione integrativa anche oltre tale termine del 29 dicembre 2013  e non oltre il 30 settembre 2014 se l’integrativa è a favore.

Per l’omessa presentazione del modello UNICO, è prevista una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 EuroSe non sono dovute imposte è prevista, comunque una sanzione da 258 Euro a 1.032 Euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati.

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