Preliminare di vendita di bene di provenienza donativa e pericolo di rivendica

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fonte: Articolo tratto da “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 46/2020

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32694/2019, è tornata a occuparsi del preliminare di compravendita di un immobile avente provenienza donativa non acclarata dal promittente venditore nel preliminare stesso.

Nel caso di specie, il promissario acquirente si era rifiutato di addivenire alla stipula del contratto definitivo chiedendo l’annullamento del preliminare e, in via subordinata, l’accertamento del fatto che egli aveva esercitato legittimamente il diritto di recesso ex articolo 1385, cod. civ..

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, afferma che “la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio di cui all’articolo 1481, è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell’acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, possa rifiutare la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell’articolo 1460, cod. civ., se ne ricorrono gli estremi”.

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